Rifugiati e apolidi — norme comuni sull’attribuzione della qualifica (sino al 2026)

SINTESI DI:

Direttiva 2011/95/UE — Norme comuni sull’attribuzione della qualifica e della protezione internazionale per i rifugiati e gli apolidi

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva 2011/95/UE intende:

In questo modo, essa punta a limitare i movimenti tra Stati membri delle persone interessate a causa delle diversità dei quadri giuridici.

La direttiva rivede e sostituisce la direttiva 2004/83/CE al fine di garantire la coerenza con la giurisprudenza2 della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) e della Corte europea per i diritti umani.

PUNTI CHIAVE

Scopi e definizioni

Valutazione delle domande

Requisiti per essere considerato un rifugiato

Requisiti per la protezione sussidiaria

I «danni gravi» che un cittadino di un paese terzo interessato rischia di subire in caso di ritorno al proprio paese di origine o, se trattasi di apolide, del paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale, comprendono:

Cessazione o esclusione dallo status di rifugiato o dalla protezione sussidiaria

La direttiva elenca:

Contenuto della protezione internazionale

Il contenuto dello status di beneficiario della protezione sussidiaria viene avvicinato a quello di rifugiato, eliminando ampiamente la possibilità che gli Stati membri limitino l’accesso ad alcuni diritti ai soli rifugiati.

La protezione internazionale che viene concessa dagli Stati membri ospitanti comprende i seguenti diritti.

Stati membri esclusi dal campo d’applicazione della direttiva:

L’Irlanda e il Regno Unito* hanno scelto la clausola di esenzione dalla direttiva,come consentito dal Protocollo 21 allegato al trattato di Lisbona. Pertanto essi continuano a vincolati dalla direttiva 2004/83/CE.

La Danimarca non è vincolata né dalla presente direttiva né dalla precedente in virtù del Protocollo 22 sulla sua posizione, allegato al trattato di Lisbona.

Abrogazione

La direttiva 2011/95/UE è abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2024/1347 (si veda la sintesi) a partire dall’.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva 2011/95/UE rivede e sostituisce la direttiva 2004/83/CE. La maggior parte degli articoli della direttiva 2011/95/UE relativa agli aspetti non coperti dalla direttiva 2004/83/CE vengono applicati dal . Le nuove regole contenute nella Direttiva 2011/95/UE dovevano essere recepite negli Stati dell’UE entro il .

CONTESTO

Nota come la «Direttiva qualifiche», questa direttiva costituisce uno dei principali strumenti del Sistema europeo comune di asilo (CEAS) insieme alla Direttiva sulle procedure d’asilo, alla Direttiva sulle condizioni di accoglienza, al Regolamento Dublino e al Regolamento EURODAC. Importante anche nel rafforzamento della solidarietà finanziaria con l’istituzione tramite il regolamento di un Fondo Asilo, migrazione e interazione. Nel 2016, la Commissione europea ha adottato una comunicazione avviando il processo di riforma del CEAS.

TERMINI CHIAVE

  1. Protezione sussidiaria. Protezione destinata a persone richiedenti asilo non qualificate come rifugiati. Secondo la direttiva, tali persone corrono un rischio effettivo di subire un grave danno (definito nel testo) se ritornassero al loro paese di origine.
  2. Giurisprudenza. La legge quale stabilita dall’esito di casi precedenti.
  3. Respingimento. L’atto tramite il quale si costringono i rifugiati o i richiedenti asilo (soggetti la cui richiesta di riconoscimento come rifugiato non è stata ancora riconosciuta) a rientrare in un paese in cui rischiano di subire persecuzioni.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del , pag. 9).

* Dal 1o febbraio 2020 il Regno Unito si è ritirato dall’Unione europea ed è diventato un paese terzo (paese extra Unione).

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