Rifugiati e apolidi — norme comuni sull’attribuzione della qualifica

 

SINTESI DI:

Direttiva 2011/95/UE — Norme comuni sull’attribuzione della qualifica e della protezione internazionale per i rifugiati e gli apolidi

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Mira a:

In questo modo, essa punta a limitare i movimenti tra Stati membri delle persone interessate a causa delle diversità dei quadri giuridici.

La direttiva rivede e sostituisce la direttiva 2004/83/CE, per garantire la coerenza con la giurisprudenza* della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte europea per i diritti umani.

PUNTI CHIAVE

Scopi e definizioni

Valutazione delle domande

Requisiti per essere considerato un rifugiato

Requisiti per la protezione sussidiaria

I «danni gravi» che un cittadino di un paese terzo interessato rischia di subire in caso di ritorno al proprio paese di origine o, se trattasi di apolide, del paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale, comprendono:

Cessazione o esclusione dallo status di rifugiato o dalla protezione sussidiaria

La direttiva elenca:

Contenuto della protezione internazionale

Il contenuto dello status di beneficiario della protezione sussidiaria viene avvicinato a quello di rifugiato, eliminando ampiamente la possibilità che gli Stati membri limitino l’accesso ad alcuni diritti ai soli rifugiati.
La protezione internazionale che viene concessa dagli Stati membri ospitanti comprende i seguenti diritti.

Stati membri esclusi dal campo d’applicazione della direttiva:

L’Irlanda e il Regno Unito (1) hanno scelto la clausola di esenzione dalla direttiva,come consentito dal Protocollo 21 allegato al trattato di Lisbona. Pertanto essi continuano a vincolati dalla direttiva 2004/83/CE.
La Danimarca non è vincolata né dalla presente direttiva né dalla precedente in virtù del Protocollo 22 sulla sua posizione, allegato al trattato di Lisbona.

DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva 2011/95/UE rivede e sostituisce la direttiva 2004/83/CE. La maggior parte degli articoli della direttiva 2011/95/UE relativa agli aspetti non coperti dalla direttiva 2004/83/CE vengono applicati dal 22 dicembre 2013. Le nuove regole contenute nella Direttiva 2011/95/UE dovevano essere recepite negli Stati dell’UE entro il 21 dicembre 2013.

CONTESTO

Nota come la «Direttiva qualifiche», questa direttiva costituisce uno dei principali strumenti del Sistema europeo comune di asilo (CEAS) insieme alla Direttiva sulle procedure d’asilo, alla Direttiva sulle condizioni di accoglienza, al Regolamento Dublino e al Regolamento EURODAC. Importante anche nel rafforzamento della solidarietà finanziaria con l’istituzione tramite il regolamento di un Fondo Asilo, migrazione e interazione. Nel 2016, la Commissione europea ha adottato una comunicazione avviando il processo di riforma del CEAS.

TERMINI CHIAVE

Protezione sussidiaria: protezione destinata a persone richiedenti asilo non qualificate come rifugiati. Secondo la direttiva, tali persone corrono un rischio effettivo di subire «un grave danno» (definito nel testo) se ritornassero al loro paese di origine.
Giurisprudenza: le disposizioni di legge definite in base all’esito di cause precedenti.
Respingimento: l’atto tramite il quale si costringono i rifugiati o i richiedenti asilo (soggetti la cui richiesta di riconoscimento come rifugiato non è stata ancora riconosciuta) a rientrare in un paese in cui rischiano di subire persecuzioni.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).

Si veda la versione consolidata.

DOCUMENTI COLLEGATI

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all’Europa, COM(2016) 197 final del 6.4.2016

Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa a procedure comuni per la concessione e la revoca della protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).

Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96).

Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

Successive modifiche al regolamento (UE) n. 604/2013 sono state inserite nel testo originario. Questa versione consolidata ha solo un valore documentario.

Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1)

Ultimo aggiornamento: 29.01.2018



(1) Il Regno Unito esce dall’Unione europea e diventa un paese terzo (un paese extra UE) a partire dal 1° febbraio 2020.