Statistiche sui pesticidi

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1185/2009 relativo alle statistiche sui pesticidi

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Le statistiche si applicano:

Rilevazione, trasmissione e trattamento dei dati

Gli Stati membri devono raccogliere i dati necessari ai fini della specificazione delle caratteristiche elencate nell’allegato I su base annua e di quelle elencate nell’allegato II con cadenza quinquennale mediante:

Devono trasmettere i risultati alla Commissione europea, in particolare all’Eurostat secondo il calendario e con la periodicità specificata negli allegati del regolamento. Devono presentare i dati secondo la classificazione fornita nell’allegato III e il formato tecnico specificato nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2014 della Commissione.

Qualsiasi dato riservato deve essere utilizzato dalle autorità nazionali e dall’Eurostat esclusivamente a fini statistici, conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009relativo allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee.

Valutazione della qualità

Gli Stati membri forniscono all’Eurostat relazioni sulla qualità dei dati trasmessi. L’Eurostat valuta a sua volta la qualità dei dati trasmessi.

Misure di esecuzione e comitato

Il regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare ulteriori disposizioni a fini di esecuzione. La Commissione adatta regolarmente l’elenco delle sostanze attive da coprire e la relativa classificazione in categorie di prodotti e di classi chimiche, come specificato nell’allegato III del regolamento. La Commissione si avvale dell’assistenza e della consulenza del comitato del sistema statistico europeo, che comprende esperti nazionali.

Relazione

Ogni cinque anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea in merito all’attuazione del regolamento. Oltre a valutare la qualità dei dati trasmessi, la relazione tratterà i metodi di raccolta dei dati, l’onere gravante su imprese, aziende agricole e amministrazioni nazionali e l’utilità delle statistiche ai fini del raggiungimento degli obiettivi del regolamento. La Commissione ha pubblicato relazioni nel 2017 e nel 2021.

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1185/2009 sarà abrogato dal regolamento (UE) n. 2022/2379 (si veda la sintesi) a partire dal 1o gennaio 2025.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 30 dicembre 2009.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 1).

I successivi emendamenti al regolamento (CE) n. 1185/2009 sono stati incorporati nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, che modifica il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/16/CE del Consiglio (GU L 315 del 7.12.2022, pag. 1).

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione del regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi [COM(2021) 790 final del 14.12.2021].

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 408/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui pesticidi per quanto riguarda il formato di trasmissione (GU L 341 del 27.11.2014, pag. 6).

Regolamento (UE) n. 656/2011 della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui pesticidi per quanto riguarda le definizioni e l’elenco delle sostanze attive (GU L 180 dell’8.7.2011, pag. 3).

Regolamento (UE) n. 408/2011 della Commissione, del 27 aprile 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui pesticidi per quanto riguarda il formato di trasmissione (GU L 108 del 28.4.2011, pag. 21).

Si veda la versione consolidata.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione del regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi [COM(2017) 109 final del 3.3.2017].

Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il Regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la Decisione 89/382/CEE Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 24.01.2023