Statistiche - sul bestiame e sulla carne, nel quadro della politica agricola comune

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1165/2008 relativo alle statistiche sul bestiame e sulla carne

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda le statistiche su:

Esso disciplina anche la compilazione delle previsioni sulla produzione di carne bovina, carne di vitello, carne suina, carne ovina e caprina.

Statistiche sul bestiame

Copertura e categorie

Ogni Stato membro compila statistiche sul numero di capi bovini, suini, ovini e caprini delle aziende agricole all’interno del proprio territorio. Gli Stati membri che conducono indagini a campione devono coprire un numero di aziende agricole rappresentative almeno del 95 % dell’intera popolazione come determinato dall’ultima indagine sulla struttura delle aziende agricole. Le statistiche sul bestiame sono prodotte per le categorie specificate nell’allegato II del regolamento.

Frequenza e periodo di riferimento

Le statistiche sugli ovini e sui caprini sono compilate una volta l’anno, mentre le statistiche sui capi di bovini e di suini sono compilate due volte l’anno. L’eccezione riguarda i paesi in cui la popolazione di una certa tipologia di animali è inferiore a una determinata soglia, in cui non vengono compilate statistiche sugli ovini e sui caprini e in cui esse vengano prodotte solo una volta l’anno per i bovini e per i suini.

Precisione

Gli Stati membri che effettuano indagini a campione devono garantire che i risultati estrapolati delle indagini nazionali rispettino le prescrizioni in materia di precisione di cui all’allegato III del regolamento.

Se gli Stati membri decidono di utilizzare una fonte amministrativa, ne devono informare la Commissione europea (Eurostat) riguardo al metodo utilizzato e alla qualità dei dati.

Se vengono utilizzate fonti diverse dalle indagini, la qualità delle informazioni ottenute da tali fonti deve essere almeno pari a quella delle informazioni ottenute da indagini statistiche.

Termini di trasmissione

Il regolamento definisce i termini entro i quali gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione dati statistici provvisori e definitivi sul bestiame.

Statistiche regionali

Le statistiche relative al mese di novembre/dicembre sono disaggregate secondo le unità territoriali NUTS 1 e NUTS 2 quali definite nel regolamento (CE) n. 1059/2003, e solo secondo le unità territoriali NUTS 1 per la Germania e il Regno Unito (1). Se tali unità territoriali rappresentano il 5 % o meno della popolazione nazionale degli animali interessati, tali statistiche sono facoltative per le unità territoriali che comprendono meno di:

Statistiche sulla macellazione

Copertura e categorie

Ogni Stato membro compila statistiche in merito al peso morto e al numero di capi bovini, suini, ovini, caprini e avicoli macellati nei macelli all’interno del proprio territorio, le cui carni sono idonee al consumo umano. Esso fornisce anche stime in merito all’entità delle macellazioni diverse da quelle effettuate nei macelli, in modo tale che le statistiche comprendano tutti i bovini, i suini, gli ovini e i caprini macellati sul proprio territorio. Le categorie per le quali devono essere prodotte le statistiche sono elencate specificate nell’allegato IV del regolamento.

Frequenza e trasmissione

Le statistiche sulle macellazioni nei macelli sono compilate mensilmente e devono essere trasmesse a Eurostat entro 60 giorni.

Previsioni sulla produzione di carne

Copertura

Gli Stati membri utilizzano le statistiche sul bestiame e le macellazioni e le altre informazioni disponibili per formulare previsioni sulla loro offerta di bovini, suini, ovini e caprini. Tale offerta è espressa in termini di produzione interna lorda, corrispondente al numero di capi bovini, suini, ovini e caprini macellati, più il saldo degli scambi intracomunitari ed extracomunitari di tali animali vivi. Le previsioni vengono prodotte per le categorie elencate nell’Allegato V del regolamento.

Frequenza, periodi di riferimento e termini di trasmissione

Il regolamento fissa la frequenza e i periodi di riferimento che devono essere coperti dalle previsioni per tipo di animale e le scadenze entro le quali gli Stati membri devono trasmettere a Eurostat le previsioni sulla produzione della carne.

Disposizioni generali

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È stato applicato dal 1 gennaio 2009.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Bovini: animali domestici delle specie Bos taurus e Bubalus bubalis, compresi gli ibridi come il Beefalo.

ATTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 relativo alle statistiche sul bestiame e sulla carne che abroga le direttive del Consiglio 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE (GU L 321, 1.12.2008, pagg. 1-13)

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1165/2008 sono state incorporate nel documento originale. Questa versione consolidata ha solo un valore documentario.

DOCUMENTI COLLEGATI

Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154, 21.6.2003, pagg. 1-41)

Si veda la versione consolidata

Ultimo aggiornamento: 15.01.2018



(1) Il Regno Unito esce dall’Unione europea e diventa un paese terzo (un paese extra UE) a partire dal 1° febbraio 2020.