Presenza di riso geneticamente modificato non autorizzato nei prodotti originari della Cina — Misure di emergenza
SINTESI DI:
Decisione di esecuzione della Commissione 2011/884/UE — recante misure di emergenza relative alla presenza di riso geneticamente modificato non autorizzato nei prodotti a base di riso originari della Cina
QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE?
- Definisce misure di emergenza relative alla presenza di riso geneticamente modificato (OGM) non autorizzato nei prodotti a base di riso originari della Cina.
- Stabilisce un protocollo comune per il campionamento e le analisi per la rilevazione della presenza di riso geneticamente modificato nelle importazioni.
PUNTI CHIAVE
Notifica preventiva
Gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti devono:
- notificare con adeguato anticipo la natura della partita e la data e l’ora prevista dell’arrivo fisico della partita al punto di entrata designato;
- indicare se il prodotto è un alimento o un mangime.
Condizioni di importazione
- Ciascuna partita di prodotti è accompagnata da un rapporto di analisi per ciascun lotto e da un certificato sanitario, compilati, firmati e verificati da un rappresentante autorizzato della Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine della Repubblica popolare cinese.
- Se un prodotto non contiene, non è costituito o non è ottenuto da riso, il rapporto di analisi e il certificato sanitario possono essere sostituiti da una dichiarazione dell’operatore responsabile della partita attestante questo fatto.
- Ogni partita è contrassegnata dal codice figurante sul certificato sanitario. Ciascun singolo sacchetto (o altro tipo di confezione) della partita è contrassegnato da tale codice.
Controlli ufficiali
- L’autorità competente di uno Stato membro provvede affinché i documenti di ciascuna partita vengano sottoposti a controlli in modo da garantire il rispetto delle condizioni di importazione di tali prodotti.
- Se una partita di prodotti a base di riso non è accompagnata da un certificato sanitario o dal rapporto d’analisi, deve essere rispedita nel paese di origine o distrutta.
- Se la partita è accompagnata dal certificato sanitario e dal rapporto d’analisi, l’autorità competente preleva un campione da analizzare al fine di accertare la presenza di riso OGM non autorizzato. Se la partita comprende più lotti, campionamento e analisi sono effettuati per ciascun lotto.
- L’autorità competente può autorizzare il trasporto successivo della partita in attesa dei risultati dei controlli fisici. Tuttavia, in questo periodo di tempo, la partita rimane sotto il costante controllo delle autorità competenti.
- L’immissione in libera pratica delle partite è consentita solo dopo la presentazione dei risultati dei controlli fisici e se tutti i lotti di tale partita sono conformi alla normativa UE.
Relazioni
Ogni tre mesi gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione europea su tutti i risultati di tutti gli esami analitici effettuati nel trimestre precedente. La relazione deve contenere le seguenti informazioni:
- il numero di partite da cui sono stati prelevati e analizzati campioni;
- i risultati dei controlli eseguiti;
- il numero di partite che sono state respinte a causa della mancanza del certificato sanitario o del rapporto di analisi.
DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DECISIONE?
È stata applicata a partire dal 12 gennaio 2012.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, consultare:
DOCUMENTO PRINCIPALE
Decisione di esecuzione 2011/884/UE della Commissione del 22 dicembre 2011, recante misure di emergenza relative alla presenza di riso geneticamente modificato non autorizzato nei prodotti a base di riso originari della Cina e che abroga la decisione 2008/289/CE (GU L 343 del 23.12.2011, pagg. 140-148)
Le successive modifiche alla decisione 2011/884/UE sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
ATTI COLLEGATI
Decisione di esecuzione 2013/287/UE della Commissione, del 13 giugno 2013, che modifica la decisione di esecuzione 2011/884/UE recante misure di emergenza relative alla presenza di riso geneticamente modificato non autorizzato nei prodotti a base di riso originari della Cina (GU L 162 del 14.6.2013, pagg. 10-14)
Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pagg. 1-23).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 18.12.2017