La direttiva richiede che i dati raccolti dalle autorità incaricate dell’applicazione della legge siano:
Gli Stati membri devono stabilire dei termini per la cancellazione dei dati personali o per un esame periodico della necessità di conservare tali dati.
La direttiva impone che le autorità incaricate dell’applicazione della legge operino una chiara distinzione tra i dati personali delle diverse categorie di persone, quali:
Le persone hanno il diritto che alcune informazioni siano messe a loro disposizione, e in alcuni casi fornite, dalle competenti autorità incaricate dell’applicazione della legge, tra cui:
Le persone hanno il diritto di ottenere dalle autorità competenti la conferma del trattamento dei loro dati personali e di accedere a tali dati e alle informazioni relative al loro trattamento.
Le autorità nazionali devono adottare misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza dei dati personali che sia adeguato al rischio. In caso di trattamento dei dati automatizzato, deve essere posta in essere una serie di misure, tra cui:
Le autorità nazionali devono tenere registri con informazioni quali la data e l’ora di accesso ai dati personali e i nomi delle persone che hanno consultato i dati o a cui i dati sono stati comunicati. Le registrazioni sono utilizzate principalmente per verificare la liceità del trattamento, garantire l’integrità e la sicurezza dei dati e nell’ambito di procedimenti penali.
La direttiva ha sostituito la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale a partire dal .
A giugno 2020 la Commissione europea ha pubblicato la comunicazione «Via da seguire per allineare l’acquis dell’ex terzo pilastro alle norme sulla protezione dei dati».
La prima relazione sulla valutazione e il riesame della direttiva è prevista per il .
Si applica a partire dal . Gli Stati membri dovevano recepire la direttiva (incorporarla nel diritto nazionale) entro il .
Per ulteriori informazioni, si veda:
Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del , pag. 89).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2016/680 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
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