Limitare l'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici (a partire dal luglio 2016)

La direttiva stabilisce prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici.

ATTO

Direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.

SINTESI

La presente normativa costituisce una direttiva particolare ai sensi della direttiva quadro 89/391/CEE, ed è finalizzata all'introduzione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori. Essa sostituisce una direttiva del 2004 (2004/40/CE), la quale non è mai entrata in vigore a causa di problemi nell'attuazione delle relative disposizioni, specie nel settore medico.

Ambito di applicazione

La direttiva introduce misure finalizzate a proteggere i lavoratori da qualsiasi effetto nocivo a breve termine, diretto e indiretto, sulla salute derivante dai campi elettromagnetici. Essa non contempla potenziali effetti a lungo termine ma, nei casi in cui questi siano supportati da prove scientifiche consolidate, la Commissione europea si riserva la facoltà di decidere quali azioni raccomandare.

Le misure forniscono una base minima per la tutela di tutti i lavoratori dell'Unione europea (UE) e lascia ai paesi membri la libertà di preservare o introdurre prescrizioni più rigorose. Il termine per la trasposizione della direttiva in legge nazionale è fissato per il 1o luglio 2016.

Definizioni

L’ambito di applicazione della normativa comprende gli effetti biofisici diretti. Si tratta di effetti provocati direttamente nel corpo umano dalla presenza di un campo elettromagnetico. Tali effetti comprendono effetti termici, come il riscaldamento dei tessuti, ed effetti non termici, come la stimolazione di muscoli, nervi o organi di senso.

Gli effetti comprendono altresì i cosiddetti effettiindiretti, ovvero quelli derivanti dalla presenza di oggetti, quali stimolatori cardiaci e impianti di altro tipo, all'interno di un campo elettromagnetico e che potrebbero costituire un pericolo per la sicurezza o la salute.

La direttiva stabilisce i valori limite di esposizione, i quali si fondano su considerazioni biofisiche e biologiche, allo scopo di tutelare i lavoratori da effetti nocivi a livello sanitario e sensoriale. La direttiva comprende altresì i livelli di azione identificabili nei casi in cui si riveli necessario intraprendere misure di protezione o di prevenzione.

Obblighi dei datori di lavoro

La direttiva stabilisce obblighi di varia natura a carico dei datori di lavoro. Ad essi è riconosciuto l'obbligo di garantire che l'esposizione dei dipendenti a campi elettromagnetici si mantenga entro i limiti stabiliti dalla direttiva. In caso di superamento dei suddetti limiti, i datori di lavoro dovranno intraprendere azioni preventive immediate. Sono tuttavia previste una serie di eccezioni che consentono il superamento dei livelli di esposizione in presenza di condizioni particolarmente rigorose.

In linea generale, il datore di lavoro è tenuto a garantire che i rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro siano eliminati o ridotti il più possibile. L'introduzione di valutazioni periodiche dei rischi e dell'esposizione, unitamente all'impiego di orientamenti pratici, possono aiutare il datore di lavoro a rispettare i propri obblighi.

In presenza di rischi appurati per la salute dei lavoratori, i datori di lavoro devono disporre di un programma d'azione che preveda misure di protezione e di prevenzione. Il programma può comprendere misure tecniche e/o organizzative, specie per quei lavoratori esposti a rischi particolari.

La normativa prevede altresì il monitoraggio della salute finalizzato alla prevenzione o alla diagnosi precoce di eventuali effetti nocivi per la salute. Nei casi in cui venga rilevata un'esposizione eccessiva, i datori di lavoro saranno tenuti a fornire esami medici adeguati o monitoraggio sanitario individuale in conformità al diritto e alla prassi nazionale.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Direttiva 2013/35/UE

29.06.2013

01.07.2016

GU L 179 del 29.06.2013, pagg. 1-21

ATTI COLLEGATI

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'introduzione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul posto di lavoro (Gazzetta ufficiale L 183 del 29.6.1989, pagg. 1-8).

16.10.2014