Supporto di reti di telecomunicazioni e infrastrutture di servizi digitali in Europa
SINTESI DI:
QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?
Il regolamento stabilisce gli orientamenti per progetti di utilità pubblica di interesse comune nell’area dell’infrastruttura delle telecomunicazioni transeuropee. Gli obiettivi generali di questi progetti di interesse comune sono stabiliti nel Regolamento (UE) n. 1316/2013 che istituisce il Meccanismo per collegare l’Europa 2014-2020 (CEF).
Gli orientamenti sono necessari per assicurare la tempestiva diffusione e l’interoperabilità delle reti di telecomunicazione.
Il regolamento ha abrogato la decisione n. 1336/97/CE a decorrere dal 31 dicembre 2013.
Il regolamento è stato modificato nel 2017 dal Regolamento (UE) 2017/1953 che ha introdotto l’iniziativa WiFi4EU. Questo nuovo regolamento consente all’UE di concedere finanziamenti a sostegno dell’accesso a una connettività wireless locale di alta qualità, senza condizioni discriminatorie, negli spazi pubblici (ad esempio in edifici come biblioteche e ospedali, e spazi esterni come parchi).
PUNTI CHIAVE
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda progetti di interesse europeo comune nell’ambito delle reti transeuropee per promuovere una infrastruttura di telecomunicazioni avente l’obiettivo di contribuire alla crescita economica e di migliorare la vita quotidiana dei cittadini, delle aziende e degli enti pubblici nel mercato unico digitale dell’UE.
Il regolamento stabilisce i criteri in base ai quali i progetti di interesse comune hanno accesso ai finanziamenti dell’UE e stabilisce le priorità di finanziamento.
Le tre categorie di progetti contemplati dal presente regolamento sono:
criteri di ammissibilità per le infrastrutture di servizi digitali
Per avere accesso ai finanziamenti, le infrastrutture di servizi digitali devono:
La Commissione Europea, compatibilmente con la disponibilità di fondi, predisporrà una piattaforma di servizi chiave (un punto di coordinamento centrale) a livello dell’UE che risponda ai criteri di ammissibilità. Le parti nazionali interessate possono ricevere una sovvenzione per collegarsi alla piattaforma centrale di servizi, a condizione che soddisfino i criteri di ammissibilità.
Criteri di ammissibilità delle reti a banda larga
I progetti ammissibili devono:
I progetti per la banda larga sono finanziati attraverso:
Criteri di ammissibilità dei progetti di connettività wireless locale gratuita nei luoghi pubblici
I progetti ammissibili devono:
Le iniziative rivolte ad offrire connettività wireless locale gratuita sono finanziate attraverso sovvenzioni o altre forme di aiuto finanziario, esclusi gli strumenti finanziari. Il bilancio disponibile è distribuito in un modo geograficamente equilibrato in tutti i paesi dell’UE sulla base del numero di proposte ricevute secondo il principio «primo arrivato, primo servito».
Priorità nel finanziamento di infrastrutture per i servizi digitali
La massima priorità di finanziamento verrà assegnata alle «componenti fondamentali» di infrastrutture per i servizi digitali necessarie e ad alta probabilità d’uso nella costituzione, spiegamento e operatività di altre infrastrutture di servizi digitali. Per componenti fondamentali di servizi digitali si intendono quelle infrastrutture di servizi digitali riutilizzabili che forniscono gli elementi essenziali per la creazione e funzionamento operativo di una gamma di servizi digitali.
Alcuni esempi:
Si possono trovare maggiori dettagli sui criteri di ammissibilità e sulle priorità di finanziamento nell’Articolo 6 del regolamento e nel suo allegato.
DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?
È stato applicato dal 1 gennaio 2014.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni consultare:
TERMINI CHIAVE
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, relativo agli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell’infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14).
Le successive modifiche al Regolamento (UE) n. 283/2014 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI COLLEGATI
Regolamento (UE) n. 2017/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la promozione della connettività internet nelle comunità locali (GU L 286 dell’1.11.2017, pag. 1).
Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il Meccanismo per collegare l’Europa, che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga il regolamento (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 18.01.2019