Impiego in qualità di lavoratori stagionali

L’Unione europea (UE) ha adottato una normativa di legge (direttiva) che stabilisce le condizioni per i cittadini di paesi terzi che desiderano lavorare in uno degli Stati membri per un breve periodo in qualità di lavoratori stagionali, spesso nei settori dell’agricoltura e del turismo. La presente direttiva garantisce il diritto che i lavoratori non vengano sfruttati durante il loro soggiorno.

ATTO

Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali.

SINTESI

Considerando l’invecchiamento della popolazione dell’UE e il basso tasso di nascite, il programma di Stoccolma riconosce che, sebbene l’immigrazione da lavoro possa dare impulso alla crescita economica, sono necessarie politiche flessibili per gestire i flussi migratori. Per questo motivo, i paesi dell’UE hanno approvato una normativa sulla migrazione stagionale.

Ambito di applicazione

La normativa si applica a tutti i lavoratori dei paesi terzi che conservino la propria residenza principale in un paese terzo e che siano entrati in un paese dell’UE per un lavoro temporaneo.

Settori

Ogni paese dell’UE deve compilare una lista di settori dipendenti da condizioni stagionali (per esempio, il turismo estivo e la raccolta di alcuni prodotti agricoli). La lista deve quindi essere comunicata alla Commissione europea.

Condizioni di ammissione

Per poter essere ammessi a lavorare nell’UE, i lavoratori devono garantire che la loro richiesta di permesso preveda un contratto di lavoro o un’offerta di lavoro vincolante specificando la retribuzione, le ore di lavoro e altre condizioni. È inoltre richiesta la prova di un alloggio adeguato.

Durata del soggiorno

I paesi dell’UE devono fissare un limite massimo di soggiorno per i lavoratori stagionali compreso tra i 5 e i 9 mesi in un dato periodo di 12 mesi.

Una volta nell’UE, i lavoratori hanno il diritto di prolungare il proprio contratto di lavoro o di cambiare datore di lavoro, a condizione che i criteri di ammissione continuino ad essere soddisfatti e che non esistano impedimenti. Entro il limite massimo di soggiorno, i paesi dell’UE possono permettere ai lavoratori di prorogare il proprio contratto con lo stesso datore di lavoro più di una volta, oppure di avere contratti con più di un datore di lavoro.

Parità di trattamento

I lavoratori stagionali hanno diritto alla parità di trattamento rispetto ai cittadini del paese ospitante per quanto riguarda i termini di impiego, quali il salario minimo, le condizioni di lavoro (salario, licenziamento, ferie e festività), e le norme in materia di salute e sicurezza. La parità di trattamento si applica anche ai settori della sicurezza sociale (le prestazioni collegate alla malattia, l’invalidità e la vecchiaia), la formazione, le informazioni sul lavoro stagionale offerto dagli uffici di collocamento e altri servizi pubblici, eccetto l’edilizia popolare.

Tuttavia, i paesi dell’UE non devono applicare la parità di trattamento in materia di prestazioni familiari e di disoccupazione, e possono limitare la parità di trattamento in materia di agevolazioni fiscali, istruzione e formazione professionale.

Sanzioni e prevenzione degli abusi

I paesi dell’UE devono introdurre misure atte a prevenire eventuali abusi e per sanzionare le violazioni. Devono inoltre introdurre un meccanismo per la gestione delle denunce nei confronti dei datori di lavoro.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 2014/36/UE

29.3.2014

30.9.2016

GU L 94 del 28.3.2014

30.06.2014