Autorizzazione degli organismi geneticamente modificati (OGM) nell’Unione europea
SINTESI DI:
Comunicazione [COM(2015) 176 final]: revisione del processo decisionale in tema di organismi geneticamente modificati (OGM)
SINTESI
CHE COSA FA QUESTA COMUNICAZIONE?
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Evidenzia come l’attuale sistema per l’autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati nell’UE non tenga pienamente in considerazione le singole preoccupazioni dei governi nazionali, regionali e locali democraticamente eletti. Suggerisce perciò dei modi per includere tali preoccupazioni nel processo di autorizzazione.
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Propone di modificare il regolamento (CE) n. 1829/2003 per consentire ai singoli paesi dell’UE di limitare o vietare l’uso, sul proprio territorio (o parte di esso), di alimenti e mangimi geneticamente modificati autorizzati a livello dell’UE.
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Tale limitazione o divieto deve essere applicata sulla base di un rischio diverso da quello per la salute umana/animale o per l’ambiente, che sono i criteri considerati dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)* nella propria valutazione del rischio.
PUNTI CHIAVE
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Ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003, i paesi dell’UE decidono in merito all’autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati in seno al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali (un comitato formato dai rappresentanti di ogni paese dell’UE). Se il Comitato rifiuta una richiesta di autorizzazione, la questione può essere portata dinanzi a un comitato d’appello. Tuttavia, è molto raro che le autorizzazioni vengano rilasciate in seno a tali comitati, perciò la Commissione europea, che agisce in mancanza di una maggioranza qualificata, si è ritrovata a prendere la maggior parte delle decisioni relative all’autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati.
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Le misure adottate dai paesi dell’UE relative alla limitazione o al divieto di alimenti e mangimi geneticamente modificati devono essere compatibili con le norme che regolano il mercato unico dell’UE.
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Qualsiasi paese dell’UE che desidera rinunciare ad autorizzare un determinato alimento o mangime geneticamente modificato deve fornire giustificazioni per tale caso specifico, tenendo in considerazione l’OGM in questione, il tipo di misura (divieto o limitazione) e le circostanze specifiche presenti a livello nazionale o regionale che costituiscono la base per la rinuncia.
CONTESTO
Una direttiva collegata [direttiva (UE) 2015/412 che modifica la direttiva 2001/18/CE] consente ai paesi dell’UE di limitare o vietare la coltivazione di OGM in tutto il territorio nazionale o in parte di esso. Ciò è consentito purché tali azioni siano giustificate da ragioni stringenti diverse dal rischio per la salute umana/animale e per l’ambiente (ad esempio motivi sociali, religiosi, industriali ecc.).
Tuttavia, la direttiva (UE) 2015/412 riguarda solo gli OGM destinati alla coltivazione e non quelli per la produzione di alimenti e mangimi geneticamente modificati, i quali rientrano invece nel campo d’interesse della presente comunicazione.
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Autorizzazione degli OGM (sito internet della Commissione europea)
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OGM (sito internet dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare)
TERMINE CHIAVE
* Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA): l’organizzazione responsabile della valutazione del rischio del settore alimentare nell’UE.
ATTO
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Revisione del processo decisionale in tema di organismi geneticamente modificati (OGM) [COM(2015) 176 final del 22.4.2015]
ATTI COLLEGATI
Direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (GU L 68 del 13.3.2015, pagg. 1-8)
Ultimo aggiornamento: 04.01.2016