Nuovo approccio dell’UE nella gestione del fallimento delle imprese e dell’insolvenza

Ogni anno circa 200 000 imprese nei paesi dell’Unione europea (UE) falliscono e 1,7 milioni di persone perdono il proprio posto di lavoro. La nuova raccomandazione segna uno spostamento verso la ristrutturazione preventiva delle imprese sane per consentire loro di rimanere in attività e tutelare i posti di lavoro, consentendo al contempo ai creditori di recuperare il più possibile dal loro investimento. Essa intende anche garantire agli imprenditori falliti una seconda possibilità.

ATTO

Raccomandazione 2014/135/UE della Commissione su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all’insolvenza.

SINTESI

L’atteggiamento europeo nei confronti dell’insolvenza delle imprese è in continua evoluzione, con la riforma del diritto vigente nell’Unione europea relativo alle insolvenze transfrontaliere già in corso. Questa nuova raccomandazione della Commissione europea, tuttavia, mira a fornire un quadro comune per le norme nazionali in materia di insolvenza.

Il quadro consentirebbe ai debitori di:

La procedura di ristrutturazione mira ad essere rapida, non costosa e dovrebbe permettere di procedere nelle sue fasi senza l’intervento di un giudice. Potrebbe essere nominato un mediatore o un supervisore per assistere ai negoziati tra il debitore e i creditori.

Seconda opportunità

In seguito a prove convincenti che gli imprenditori onesti che ottengono una seconda possibilità dopo il fallimento hanno più successo nella loro nuova impresa, la Commissione si è convinta a fornire agli imprenditori un nuovo inizio dopo il fallimento.

Gli imprenditori dovrebbero essere ammessi al beneficio della liberazione integrale dai propri debitidopo massimo 3 anni a decorrere dalla data di decisione del giudice di apertura della procedura fallimentare o dalla data di inizio di un piano di ammortamento.

Tuttavia, la raccomandazione riconosce che la liberazione integrale non è opportuna in tutti i casi e i paesi dell’UE possono introdurre leggi più severe per scoraggiare gli imprenditori disonesti o coloro che non rispettano i loro obblighi giuridici nei confronti dei creditori.

Possono inoltre essere contemplate leggi nazionali per la tutela dei mezzi di sostentamento dell’imprenditore e della sua famiglia che consentono all’imprenditore di conservare alcune attività.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Raccomandazione 2014/135/UE

3.4.2014

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GU L 74 del 14.3.2014

ATTI COLLEGATI

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo: Un nuovo approccio europeo al fallimento delle imprese e all’insolvenza [COM(2012) 742 final del 12.12.2012, non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d’insolvenza [COM(2012) 744 final del 12.12.2012, non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Ultima modifica: 28.07.2014