Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020)

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 1309/2013 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020)

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione fornisce supporto alle persone che hanno perso il lavoro a causa degli effetti della globalizzazione oppure degli effetti, ancora in corso, della crisi economica e finanziaria.

PUNTI CHIAVE

Dal 2007, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) ha assistito i lavoratori che sono stati collocati in esubero perché le loro aziende hanno chiuso o spostato la produzione al di fuori dell’UE a causa della globalizzazione per trovare nuovi posti di lavoro o per riqualificarsi. Nel periodo compreso tra il 2009 e il 2011, nonché a partire dal 2014 in poi, il Fondo ha altresì assistito i lavoratori collocati in esubero a causa della crisi economica e finanziaria.

In generale, il FED fornisce assistenza nei casi in cui oltre 500 lavoratori siano collocati in esubero:

Con un budget annuale di 170 milioni di euro ogni anno tra il 2014 e il 2020, il FEG può offrire fino al 60 % del costo dei progetti volti ad aiutare i i singoli lavoratori in esubero a trovare un altro lavoro o avviare una propria attività. Il fondo non è stato progettato per aiutare le aziende a restare in attività o per la loro ristrutturazione.

Potenziali beneficiari

Il FEG può assistere i singoli lavoratori in esubero (lavoratori permanenti, a tempo determinato, interinali e autonomi) nonché i giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET) nelle medesime regioni, se il tasso di disoccupazione giovanile è pari ad almeno il 20 %, in egual numero rispetto ai lavoratori che ricevono supporto.

Le misure ammissibili comprendono:

Procedura di presentazione della domanda

Le domande di contributo sono presentate alla Commissione europea da parte dei governi dell’Unione europea e, se approvate, sono gestite ed eseguite dalle autorità nazionali o regionali. I progetti durano 2 anni.

A differenza dei progetti finanziati dai Fondi strutturali e di investimento (fondi SIE) dell’UE, come ad esempio il Fondo sociale europeo, i progetti FEG forniscono un sostegno alle persone per un breve e ben definito periodo di tempo.

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 1309/2013 viene abrogato dal regolamento (UE) n. 2021/691 (si veda la sintesi) a partire dal 1 gennaio 2021. Tuttavia, esso continua ad applicarsi fino a quando alla valutazione ex post sia effettuata.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

La decisione è in vigore dal 1o gennaio 2014.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-20) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 1309/2013 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48).

Ultimo aggiornamento: 19.08.2021