Norma «de minimis»: dispensa dalla notifica degli aiuti di Stato di modesto importo

 

SINTESI DEL:

Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti «de minimis»

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Disciplina gli aiuti di Stato di modesto importo (gli aiuti «de minimis») che sono dispensati dal controllo sugli aiuti di Stato in quanto si ritiene che essi non abbiano alcuna incidenza sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato interno dell’Unione europea (Unione).

Gli aiuti «de minimis» si riferiscono, infatti, agli aiuti di Stato di modesto importo, concessi ad imprese (società), che gli Stati membri dell’Unione non sono tenuti a notificare alla Commissione europea. L’importo massimo è pari a 200 000 euro per ciascuna impresa, nell’arco di un periodo di tre anni.

PUNTI CHIAVE

I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) costituiscono aiuti di Stato e devono essere notificati alla Commissione a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Tuttavia, il Consiglio dell’Unione europea può determinare le categorie di aiuti di Stato che sono dispensate dall’obbligo di notifica e la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti di Stato. Una di queste categorie potrebbe essere costituita dagli aiuti «de minimis» i quali pertanto potrebbero essere dispensati dalla procedura di notifica.

Nel 2006, la Commissione ha adottato un regolamento sugli aiuti «de minimis» [regolamento (CE) n. 1998/2006] valido per il periodo 2007-2013. Ha raddoppiato il massimale degli importi degli aiuti dispensati da 100 000 euro a 200 000 euro per ciascuna impresa e per ciascun periodo di tre anni. Tale aumento ha espresso non solo l’evoluzione dell’inflazione e del prodotto interno lordo dell’Unione fino al 2006, ma anche il probabile sviluppo di questi fattori dal 2007 al 2013. A causa della crisi finanziaria, l’inflazione reale è stata notevolmente inferiore a quella prevista nel 2006. Un ulteriore aumento del massimale non era pertanto giustificato per tali motivi.

Il trattamento delle misure di aiuto di modesto importo è stato ulteriormente semplificato nel regolamento (UE) n. 1407/2013, che rivede e sostituisce il regolamento (CE) n. 1998/2006. In particolare, le società che si trovano in difficoltà finanziarie non sono più escluse dal campo di applicazione del regolamento e potranno pertanto ricevere aiuti «de minimis».

Inoltre, nell’articolo 2, paragrafo 2, è stata semplificata e chiarita la definizione di ciò che costituisce «un’impresa».

Peraltro, tra le altre norme contenute nell’articolo 4, anche i prestiti agevolati fino a 1 milione di euro possono beneficiare del regolamento «de minimis» a patto che siano soddisfatte certe condizioni.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Si applica dal 1o gennaio 2014 e si applicherà fino al 31 dicembre 2023.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione sono state integrate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 23.09.2021