Agricoltori delle regioni ultraperiferiche: sostegno dell’Unione europea
L’Unione europea (UE) ha norme speciali per sostenere l’agricoltura nelle zone condizionate dalla lontananza geografica dal mercato principale dell’Unione, dal loro terreno e clima, nonché dalla dipendenza economica da un numero esiguo di prodotti.
ATTO
Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio.
SINTESI
L’Unione europea (UE) ha norme speciali per sostenere l’agricoltura nelle zone condizionate dalla lontananza geografica dal mercato principale dell’Unione, dal loro terreno e clima, nonché dalla dipendenza economica da un numero esiguo di prodotti.
CHE COSA FA IL REGOLAMENTO?
Consente azioni speciali che mirano a ovviare alle difficoltà affrontate dalle regioni ultraperiferiche dell’UE a causa della loro ultraperifericità. Ha due obiettivi:
garantire a tali regioni l’approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano o alla trasformazione, o in quanto fattori di produzione agricoli, mitigando i costi dovuti all’isolamento; garantire, sul lungo periodo, la continuità e lo sviluppo della produzione agricola locale, il cui costo non dev’essere a un livello che danneggerebbe la produzione locale di tali prodotti;
mantenere e rafforzare ulteriormente la competitività delle filiere agricole tradizionali.
PUNTI CHIAVE
Le azioni speciali previste per le regioni ultraperiferiche sono conosciute come programma POSEI (dal francese «Programme d’options spécifiques à l’éloignement et l’insularité», ossia «Programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all’insularità»).
Zone ammissibili
Le zone ammissibili per i finanziamenti POSEI sono le seguenti:
Gestione e dotazione finanziaria dei programmi POSEI
Il programma o i programmi sono stabilitio al livello geografico giudicato più adeguato dal paese dell’UE interessato Ogni anno sono disponibili i seguenti importi per i tre paesi dell’UE in questione per le loro regioni ultraperiferiche, come stabilito dall’articolo 30, paragrafi 2 e 3 del regolamento:
Regime specifico di approvvigionamento
Qualora venga concordato, è autorizzato a condizione che l’impatto del beneficio economico si ripercuota effettivamente fino all’utilizzatore finale. Il beneficio è calcolato come pari all’importo dell’esenzione dal dazio all’importazione o alla concessione dell’aiuto.
La richiesta di permessi per l’importazione, certificati di esenzione o di aiuto non è subordinata ad alcuna garanzia. Tuttavia, l’autorità responsabile può richiedere una garanzia pari all’importo del vantaggio da assegnare.
Misure per sostenere i prodotti agricoli locali
Il programma può comprendere misure a sostegno della produzione, della trasformazione o della vendita di prodotti agricoli nelle regioni ultraperiferiche.
Ogni misura può comprendere una serie di azioni. Per ogni azione il programma deve definire almeno i beneficiari, le condizioni di ammissibilità e l’importo unitario dell’aiuto assegnato per tale azione.
Controlli e sanzioni
I prodotti soggetti a regime specifico di approvvigionamento sono controllati all’ingresso delle regioni ultraperiferiche, nonché quando vengono esportati o spediti. Qualora non vengano rispettate le norme, le autorità possono ritirare il vantaggio assegnato agli operatori (ossia agricoltori e società agricole) e sospendere temporaneamente/revocare la registrazione di tali operatori.
Le misure a sostegno dei prodotti agricoli locali sono verificate con controlli amministrativi e in loco. In caso di pagamenti errati, il beneficiario interessato è obbligato a rimborsare l’importo in questione.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
A decorrere dal 21.3.2013. Abroga il regolamento (CE) n. 247/2006.
Per ulteriori informazioni consultare i programmi POSEI e le misure specifiche a favore delle isole minori del Mar Egeo sul sito Internet della Commissione europea
RIFERIMENTI
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Regolamento (UE) n. 228/2013 |
21.3.2013 |
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Ultimo aggiornamento: 16.03.2015