Norme sui pagamenti diretti agli agricoltori
SINTESI DI:
Regolamento (UE) n. 1307/2013 — norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune dell’Unione
QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?
- Esso stabilisce le norme che regolano i pagamenti diretti a sostegno degli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune. Tali pagamenti sono eseguiti interamente a condizione che gli agricoltori soddisfino i requisiti di base in materia di ambiente, cambiamenti climatici, buone condizioni agronomiche e ambientali, sanità pubblica, salute degli animali, salute delle piante e benessere degli animali, note complessivamente come condizionalità. Le norme relative alla condizionalità sono stabilite nel regolamento (UE) n. 1306/2013 (si veda la sintesi).
- Il regolamento (UE) n. 1307/2013 abroga il regolamento (CE) n. 73/2009 che conteneva le precedenti norme relative ai pagamenti diretti agli agricoltori e che sono cambiate in seguito alla riforma della PAC nel 2013. Esso abroga inoltre il regolamento (CE) n. 637/2008 relativo al settore del cotone.
- Nel 2017, l’Unione europea ha adottato il regolamento (UE) 2017/2393, che modifica il regolamento (UE) n. 1307/2013 e altre disposizioni connesse alla PAC:
- Nel 2020, l’Unione ha adottato il regolamento (UE) 2020/2220 di modifica, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022.
PUNTI CHIAVE
I pagamenti diretti agli agricoltori sono erogati attraverso regimi di sostegno in ogni paese dell’Unione.
I paesi dell’Unione devono destinare una determinata quantità della propria quota di finanziamento PAC a regimi di sostegno obbligatori:
- Pagamenti diretti per ettaro. Per distribuire i sostegni in modo più equo, tutti i paesi dell’Unione dovevano adottare un pagamento uniforme per ettaro a partire dal 2015 (un «regime di pagamento di base per gli agricoltori»).
- Pagamenti verdi per ettaro. Concessi agli agricoltori che osservano pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente (30 % della quota di finanziamento nazionale);
- Pagamento per ettaro ai giovani agricoltori. Destinati agli agricoltori di età non superiore a 40 anni che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda fino a cinque anni prima della domanda per l’aiuto; il pagamento è disponibile per un massimo di cinque anni.
Esistono inoltre alcuni regimi di sostegno facoltativi. I paesi dell’Unione possono scegliere di:
- sostenere le aziende agricole più piccole pagando un importo maggiore sui primi ettari («pagamento ridistributivo»);
- erogare pagamenti aggiuntivi per le zone soggette a vincoli naturali;
- erogare importi limitati di sostegno correlato alla produzione (sostegno accoppiato: pagamenti collegati a determinate colture o specie d’allevamento) per sostenere i settori agricoli nel mantenimento della produzione in settori nel loro paese che sono in difficoltà;
- offrire un regime semplificato per piccoli agricoltori — pagamenti annuali fino a 1 250 euro;
Dal 1° gennaio 2018, le nuove norme contenute nel regolamento (UE) n. 2017/2393 sono entrate in vigore e prevedono quanto segue:
- Solo gli agricoltori in attività (quelli la cui attività agricola non è trascurabile) possono richiedere il sostegno. Tuttavia, in alcuni paesi dell’Unione l’amministrazione è diventata troppo gravosa. In particolare, i richiedenti che gestiscono aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti sono stati ritenuti inattivi, salvo dimostrazione contraria. L’applicazione di tale clausola è diventata volontaria per i paesi dell’Unione.
- Alcuni aspetti delle regole per presentare domanda di pagamenti verdi sono stati semplificati, specialmente nei requisiti per la diversificazione delle colture.
- Ampliamento della definizione di prato permanente:
- i paesi dell’Unione possono decidere di includere alcune specie arbustive o arboree che producono alimenti per gli animali nel prato permanente in cui dominano piante erbacee da foraggio, in tutto o parte del loro territorio;
- possono considerare il terreno non arato o utilizzato per la rotazione delle colture per cinque anni o più come criterio per la classificazione di prato permanente.
- I giovani agricoltori possono ora accedere più facilmente ai pagamenti di tutti e cinque gli anni.
- Sono state chiarite le responsabilità dei paesi dell’Unione per quanto riguarda la natura limitante la produzione del sostegno accoppiato.
- Le tipologie di aree di interesse ecologico per i pagamenti verdi sono state ampliate e includono aree in cui vengono coltivate varietà di piante quali il Miscanthus e il Silphium perfoliatum oltre a terreni a maggese con piante benefiche per gli impollinatori.
Norme transitorie per gli anni 2021 e 2022
Il regolamento di modifica (UE) 2020/2220, adottato nel dicembre 2020, consente il proseguimento dell’applicazione delle norme di cui all’attuale quadro della PAC 2014-2020 e garantisce la continuità dei pagamenti agli agricoltori e ad altri beneficiari per il sostegno dal FEAGA e dal FEASR nel 2021 e 2022 fino alla data di applicazione del nuovo quadro. Lo scopo del periodo transitorio è quello di agevolare un passaggio graduale per i beneficiari ad un nuovo periodo di programmazione.
DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Il regolamento (UE) n. 1307/2013 si applica dal 1° gennaio 2015.
Le norme introdotte dal regolamento (UE) n. 2017/2393 si applicano dal 1° gennaio 2018.
Le norme introdotte dal regolamento di modifica (UE) n. 2020/2220 si applicano dal 1° gennaio 2021.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, si veda:
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti nel quadro della politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).
Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 1307/2013 sono state integrate nel documento di base. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) del Consiglio n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 865).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 03.03.2021