Trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom)
Inizialmente elaborato per coordinare i programmi di ricerca degli Stati in vista di promuovere un uso pacifico dell’energia nucleare, il trattato Euratom contribuisce oggi alla condivisione delle conoscenze, delle infrastrutture e del finanziamento dell’energia nucleare. Esso garantisce la sicurezza dell’approvvigionamento di energia atomica nell’ambito di un controllo centralizzato.
NASCITA
Con la costituzione della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) entrata in funzione nel luglio 1952, l’Europa sopranazionale segna la sua prima grande realizzazione. Per la prima volta, i sei Stati membri di tale istituzione rinunciano, anche se in un settore limitato, ad una parte della loro sovranità a favore della Comunità.
Questo primo impegno di integrazione segna tuttavia rapidamente il passo con il fallimento della Comunità europea di difesa (CED) nel 1954.
Se da un lato c’erano motivi per temere che l’impegno assunto con la CECA non avrebbe avuto seguito, la Conferenza di Messina del giugno 1955 cerca, tuttavia, di rilanciare il processo europeo. Essa è seguita da una serie di altre riunioni cui partecipano ministri o esperti. All’inizio del 1956 è istituito un comitato preparatorio incaricato di predisporre una relazione sulla creazione di un mercato comune europeo, che si riunisce a Bruxelles sotto la presidenza di P.H. Spaak, ministro degli Affari esteri belga dell’epoca. Nell’aprile 1956 tale comitato presenta due progetti corrispondenti alle due opzioni scelte dagli Stati:
È nella capitale italiana che sono firmati nel marzo 1957 i famosi “trattati di Roma”.
Il primo istituisce una Comunità economica europea (CEE) e il secondo una Comunità europea dell’energia atomica, più comunemente denominata Euratom.
Poiché le ratifiche negli ordinamenti nazionali non pongono problemi, i due trattati entrano in vigore il 1º gennaio 1958.
La presente scheda di sintesi concerne unicamente il trattato Euratom.
OBIETTIVI
Per combattere la carenza generalizzata di energia “tradizionale” degli anni cinquanta, i sei Stati fondatori (Germania, Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi) si orientarono verso l’energia nucleare come mezzo per conseguire l’indipendenza energetica. Poiché i costi d’investimento dell’energia nucleare superavano le possibilità dei singoli Stati, gli Stati fondatori si sono uniti per costituire l’Euratom.
In generale, il trattato mira a contribuire alla formazione e allo sviluppo delle industrie nucleari europee e provvede affinché tutti gli Stati membri possano trarre beneficio dallo sviluppo dell’energia atomica, garantendo la sicurezza di approvvigionamento. Allo stesso tempo, il trattato garantisce un livello di sicurezza elevato per la popolazione, assicurandosi che le materie nucleari destinate a finalità civili non vengano utilizzate per fini militari. È essenziale sottolineare che l’Euratom ha competenze soltanto nel settore dell’energia nucleare civile e pacifica.
Fin dal preambolo, le parti firmatarie si dichiarano del resto:
“- coscienti che l’energia nucleare costituisce la risorsa essenziale che assicurerà lo sviluppo e il rinnovo delle produzioni e permetterà il progresso delle opere di pace …
risolute a creare le premesse per lo sviluppo di una potente industria nucleare, fonte di vaste disponibilità di energia e di un ammodernamento delle tecniche, e così pure altre e molteplici applicazioni che contribuiscono al benessere dei loro popoli,
- sollecite d’instaurare le condizioni di sicurezza che allontanino i pericoli per la vita e la salute delle popolazioni,
- desiderose di associare altri paesi alla loro opera e di cooperare con le organizzazioni internazionali interessate allo sviluppo pacifico dell’energia atomica …”
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il trattato Euratom mira alla condivisione delle industrie nucleari degli Stati membri. In tale contesto, esso si applica solo a taluni soggetti (gli Stati membri, le persone fisiche e le imprese o le istituzioni di diritto pubblico o privato) che esercitano l’insieme o parte delle loro attività in un settore disciplinato dal trattato, e cioè: le materie fissili speciali, le materie grezze e i minerali da cui vengono estratte le materie grezze.
STRUTTURA
Il trattato Euratom si articola in 234 articoli suddivisi in sei titoli e preceduti da un preambolo. Il numero di articoli è stato ridotto a 177 dopo la firma, nel dicembre 2007, del trattato che modifica il trattato sull’Unione europea (trattato UE) e il trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE).
Il trattato comprende inoltre anche cinque allegati relativi al campo delle ricerche concernenti l’energia nucleare in relazione all’articolo 4 del trattato, ai settori industriali di cui all’articolo 41 del trattato, ai vantaggi che possono essere accordati alle imprese comuni a norma dell’articolo 48 del trattato, agli elenchi dei beni e prodotti di cui alle disposizioni del capo 9, relativo al mercato comune nucleare e al programma iniziale di ricerche e d’insegnamento di cui all’articolo 215 del trattato.
Da ultimo due protocolli sono ugualmente allegati al trattato. Si tratta del protocollo relativo all’applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica ai territori non europei del regno dei Paesi Bassi e del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea dell’energia atomica.
MISSIONI
Secondo il trattato, le missioni specifiche dell’Euratom sono:
ISTITUZIONI E STATI MEMBRI
Lo schema istituzionale del trattato Euratom è, in linea di massima, simile a quello del trattato CEE ed è basato sul “triangolo istituzionale” (Consiglio, Commissione e Parlamento europeo). La realizzazione dei compiti affidati alla Comunità è assicurata tuttavia non soltanto dal Parlamento europeo, dalla Commissione e dal Consiglio, ma anche dalla Corte di giustizia e dalla Corte dei conti. Ciascuna istituzione agisce entro i limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal trattato. Il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale che esercita funzioni consultive.
Le istituzioni comunitarie sono responsabili dell’attuazione del trattato e dei due organismi in seno all’Euratom: l’Agenzia di approvvigionamento e l’Ufficio di controllo di sicurezza (che effettua controlli contabili e fisici in tutti gli impianti nucleari della Comunità).
Nonostante il trattato Euratom non conferisca alla Comunità competenze rigorose ed esclusive in alcuni campi, esso costituisce un vero valore aggiunto per i suoi membri. Infatti, su tale base, la Commissione ha adottato raccomandazioni e decisioni che, per quanto non vincolanti, stabiliscono norme a livello europeo. D’altra parte, è importante sottolineare che altre politiche comunitarie come quelle in materia di ambiente e ricerca, hanno anch’esse notevoli ripercussioni sul settore nucleare.
Il valore aggiunto dell’Euratom e dell’UE è particolarmente evidente nel contesto dell’allargamento. Grazie all’Euratom, l’UE adotta un approccio comunitario armonizzato in materia di energia nucleare che viene imposto ai paesi candidati. Gli allargamenti dell’UE verso l’est europeo attribuiscono particolare rilevanza al settore nucleare e, in particolar modo, alle questioni riguardanti la sicurezza nucleare. Il nucleare costituisce, infatti, un’importante fonte energetica per numerosi paesi dell’Europa dell’Est (paesi candidati o nuovi membri dell’UE). D’altra parte il livello di sicurezza esterna delle loro centrali nucleari e la tutela della popolazione e dei lavoratori non sono sempre sufficienti. In questo ambito la Commissione, tramite il programma PHARE, ha fornito un aiuto a tali paesi per migliorare tale situazione. In seguito al crollo dell’Unione Sovietica, molti Nuovi Stati indipendenti (NSI) hanno dovuto far fronte a problemi simili e anche in questi casi la Commissione ha fornito loro assistenza.
Peraltro, nel corso degli anni, hanno acquisito una notevole importanza anche altri temi relativi all’energia nucleare, in particolar modo, la sicurezza operativa degli impianti nucleari, lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi e la non proliferazione nucleare (le garanzie nucleari). Benché gli Stati membri posseggano in linea di massima le competenze necessarie in tali settori, esiste un grado di uniformità a livello internazionale grazie ad una serie di trattati, convenzioni e iniziative che hanno via via stabilito un regime internazionale che disciplina alcune delle attività chiave del settore nucleare (la convezione sulla sicurezza nucleare).
IL FUTURO DEL TRATTATO EURATOM
A differenza del trattato CE, il trattato Euratom non è mai stato oggetto di grandi modifiche e resta in vigore. La Comunità europea dell’energia atomica non si è fusa con l’Unione europea e mantiene una personalità giuridica separata, pur condividendo le stesse istituzioni. Il trattato che modifica i trattati UE e CE, firmato nel dicembre 2007, modifica talune disposizioni del trattato Euratom tramite il “protocollo (n. 12) che modifica il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica”. Tali modifiche si limitano a adeguamenti alle nuove norme stabilite dal trattato di riforma, in particolare nel settore istituzionale e finanziario.
Nel marzo 2007 la Commissione ha realizzato un bilancio e una valutazione delle prospettive del trattato Euratom. Il bilancio è largamente positivo, in particolare nell’ambito della ricerca, della protezione della salute, del controllo dell’uso pacifico dei materiali nucleari e delle relazioni internazionali. La necessità di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e le preoccupazioni suscitate dal cambiamento climatico si traducono in un interesse ancora maggiore per l’energia nucleare. In futuro l’applicazione del trattato Euratom dovrà continuare a essere focalizzata sulla sicurezza dei materiali nucleari. La Comunità europea dell’energia atomica dovrà anche in futuro contribuire a disciplinare lo sviluppo dell’industria nucleare e a garantire il rispetto degli standard più elevati in materia di radioprotezione e sicurezza.
Riferimenti
Atto |
Data di entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta Ufficiale |
Trattato Euratom |
25.3.1957 |
1.1.1958 |
- |
Ultima modifica: 19.10.2007