Trattato di Nizza
SINTESI DI:
Trattato di Nizza
QUAL È L’OBIETTIVO DEL TRATTATO?
- Il trattato prepara l’UE al suo più esteso allargamento, con dieci nuovi stati membri (Repubblica ceca, Cipro, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia) che entrano a far parte dell’UE nel maggio 2004 e altri due (Bulgaria e Romania) nel gennaio 2007.
- Esso modifica il trattato sull’Unione europea (TUE) e il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
- In concreto, il trattato riforma le istituzioni dell’UE per consentirne un funzionamento efficiente nell’UE allargata a 27 Stati membri, obiettivo che doveva realizzare il trattato di Amsterdam, obiettivo che non è stato raggiunto.
PUNTI CHIAVE
Rendere le istituzioni dell’UE più legittime ed efficienti nella prospettiva dell’allargamento delle adesioni all’UE
- Il metodo per la definizione della composizione della Commissione europea è cambiato:
- la composizione della Commissione è cambiata progressivamente passando da due commissari per gli Stati più grandi (Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito (1)) e un commissario per gli altri Stati, fino a un massimo di 27 commissari, con il diritto per ciascuno Stato membro di designare un commissario a rotazione su basi di stretta uguaglianza.
- il presidente della Commissione e i commissari d’ora in avanti vengono designati per maggioranza qualificata all’interno del Consiglio;
- il presidente della Commissione riceve maggiori poteri sul collegio dei commissari, in particolare nel distribuire e riorganizzare le responsabilità dei commissari e, con approvazione del collegio per maggioranza semplice, nel revocare i commissari.
- Il sistema di voto all’interno del Consiglio dell’Unione europea è ridefinito:
- la ponderazione dei voti è riequilibrata per meglio riflettere le popolazioni relative degli Stati membri;
- le condizioni per ottenere una maggioranza qualificata vengono rafforzate passando al 73,9 % di voti necessari (anziché il 71,3 %), e la maggioranza degli Stati membri deve rappresentare (se questa verifica viene richiesta da uno Stato membro) almeno il 62 % della popolazione europea;
- l’uso del voto a maggioranza qualificata è esteso a nuove aree.
- La composizione del Parlamento europeo è rivista e i suoi poteri sono rafforzati:
- il numero dei seggi viene aumentato a 732 membri nell’Unione Europea a 27 Stati membri;
- la procedura di codecisione (oggi procedura legislativa ordinaria) viene allargata a quasi tutte le aree in cui il Consiglio decide con maggioranza qualificata;
- il parlamento può adire la Corte di giustizia dell’Unione europea allo stesso modo di uno Stato membro o della Commissione.
- La Corte di giustizia dell’Unione europea viene riformata in modo radicale:
- essa si riunisce con formazioni diverse: in sezioni di tre o cinque giudici, in grande sezione (11 giudici) o in sessione plenaria (un giudice per ciascuno Stato membro);
- Le competenze della giurisdizione di prima istanza (oggi, il Tribunale) vengono ampliate, in particolare ad alcune categorie di riferimento per una pronuncia pregiudiziale*;
- il Consiglio agendo all’unanimità può creare tribunali sussidiari che affrontino in prima istanza aree speciali del diritto, quali ad esempio i brevetti.
- Vengono introdotte nuove regole sulla cooperazione rafforzata:
- essa interessa solo un numero minimo di otto Stati membri (non la maggioranza come accadeva in precedenza);
- nel «pilastro» della Comunità europea, uno Stato membro non ha più il diritto di veto sul lancio della cooperazione rafforzata. Inoltre, unitamente all’approvazione della Commissione (sempre necessaria) è ora richiesto l’assenso (o, oggi, il consenso) del Parlamento se l’area della cooperazione prevede la codecisione;
- la possibilità della cooperazione rafforzata è estesa alla politica estera e di sicurezza comune, con l’esclusione della difesa in cui vale il potere di veto degli Stati membri;
- nella cooperazione relativa a giustizia e affari interni, la è cooperazione rafforzata è resa particolarmente flessibile: non vi è potere di veto degli Stati membri e non è richiesta l’approvazione della Commissione o del Parlamento.
Altri cambiamenti di rilievo apportati dal trattato
- Oltre alla possibilità di sanzioni contro uno Stato membro per la violazione dei diritti fondamentali da parte di uno Stato membro (introdotta dal trattato di Amsterdam), viene aggiunto un meccanismo preventivo nell’articolo 7 del TUE.
- Il TUE viene modificato per tenere conto degli sviluppi della Politica di sicurezza e di difesa comune
- Viene riconosciuto il ruolo di Eurojust nello sviluppo della cooperazione giudiziaria in materia di diritto penale.
- Bruxelles viene designata come la sede per le riunioni formali del Consiglio europeo.
DA QUANDO SI APPLICA IL TRATTATO?
Firmato in data 26 febbraio 2001, il trattato è entrato in vigore il 1 Aprile 2003. Tuttavia, alcune delle disposizioni del trattato hanno iniziato a essere applicate in una data successiva.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, consultare:
TERMINI CHIAVE
Pronuncia pregiudiziale: decisione presa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea a seguito di una domanda presentata da una giurisdizione nazionale in merito all’interpretazione o alla validità di atti dell’Unione, contribuendo così all’applicazione uniforme del diritto dell’UE.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Trattato di Nizza che modifica il trattato sull’Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi (GU C 80 del 10.3.2001, pag. 1).
DOCUMENTI COLLEGATI
Trattato sull’Unione europea — versione consolidata del 1992 (GU C 191 del 29.7.1992, pag. 1).
Trattato che istituisce la Comunità europea — versione consolidata del 2002 (GU C 325 del 24.12.2002, pag. 33).
Ultimo aggiornamento: 21.03.2018