La presente direttiva si applica alle formalità di dichiarazione applicabili al trasporto marittimo per le navi in arrivo e in partenza da porti di paesi dell’Unione europea (Unione).
Ciascun paese dell’Unione deve adottare misure per assicurare che le formalità di dichiarazione nei propri porti siano richieste in modo armonizzato e coordinato. Il comandante o qualsiasi altra persona debitamente abilitata dall’armatore della nave deve notificare all’autorità nazionale competente, anteriormente all’ingresso in un porto dell’Unione, le informazioni previste dalle formalità di dichiarazione.
I paesi dell’Unione:
Le navi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/59/CE (si veda la sintesi) e che operano tra porti situati sul territorio doganale dell’Unione, senza provenire, fare scalo o recarsi in un porto al di fuori dell’Unione, sono esentate dal dovere di fornire le informazioni.
La direttiva 2010/65/UE verrà abrogata dal regolamento (UE) 2019/1239 relativo a un sistema di interfaccia unica marittima europea a partire dal . Il nuovo regolamento istituisce il quadro per un sistema di interfaccia unica marittima europea («EMSWe») tecnologicamente neutro e interoperabile dotato di interfacce armonizzate per agevolare la trasmissione elettronica delle informazioni in relazione agli obblighi di dichiarazione per le navi in arrivo, in sosta o in partenza da un porto dell’Unione.
La direttiva è entrata in vigore nei paesi dell’Unione dal e doveva diventare legge nei paesi dell’Unione in quella stessa data.
Per ulteriori informazioni, consultare:
In seguito all’epidemia da Covid-19 e all’introduzione di misure volte a far fronte all’impatto della crisi, la Commissione europea ha adottato:
Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa a formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE (GU L 283 del , pag. 1).
Le successive modifiche alla direttiva 2010/65/EU sono state integrate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
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