La direttiva 2010/40/UE mira a incoraggiare lo sviluppo di tecnologie di trasporto innovative per creare sistemi di trasporto intelligenti (STI)1. Tale obiettivo sarà realizzato introducendo standard e specifiche comuni dell’Unione europea (UE). Esse mirano a stabilire servizi STI interoperabili2 ed efficienti, consentendo ai singoli Stati membri dell’Unione di decidere su quali sistemi investire.
La direttiva di modifica (UE) 2023/2661 rivede e aggiorna la direttiva 2010/40/UE al fine di integrare i servizi emergenti come la mobilità connessa e automatizzata, le applicazioni di mobilità su richiesta e il trasporto multimodale. L’obiettivo di estendere il campo di applicazione della direttiva originale è quello di consentire la realizzazione di una mobilità più intelligente, sicura ed efficiente in tutta l’Unione.
La direttiva si applica alle applicazioni e ai servizi STI nel settore del trasporto stradale dell’Unione e al modo in cui tali applicazioni comunicano con altre modalità di trasporto.
La direttiva di modifica (UE) 2023/2661 individua le seguenti aree prioritarie per lo sviluppo e l’uso di specifiche e standard:
Queste aree prioritarie contengono sei azioni prioritarie per lo sviluppo e l’utilizzo di specifiche e norme, che sono descritte in dettaglio nell’allegato I della direttiva. Tali linee guida riguardano:
Mediante un atto di esecuzione, la Commissione europea adotta un programma di lavoro che sarà prorogato ogni cinque anni. La decisione di esecuzione C/2024/6798 adotta il programma di lavoro più recente per il periodo 2024-2028.
Il programma viene adottato previa consultazione del gruppo consultivo europeo sugli STI e delle parti interessate pertinenti e comprende almeno quanto segue:
obiettivi e date per la sua attuazione ogni anno, specificando per quali voci di lavoro devono essere elaborate;
i tipi di dati, di cui all’allegato III, che la Commissione sta valutando di aggiungere o rimuovere dall’allegato mediante atti delegati;
i lavori preparatori che la Commissione deve compiere in collaborazione con le parti interessate e gli Stati membri.
Gli Stati membri devono:
garantire che le specifiche adottate dalla Commissione siano applicate alle applicazioni e ai servizi STI quando tali applicazioni e servizi STI vengono sviluppati in linea con i principi di cui all’allegato II della direttiva;
cooperare:
per quanto riguarda i settori prioritari, nella misura in cui non sono state adottate specifiche per tali settori;
sugli aspetti operativi dell’attuazione delle specifiche adottate dalla Commissione;
sulle pratiche di valutazione della conformità ai requisiti per i fornitori di dati;
sullo sviluppo di meccanismi per l’applicazione di quanto stabilito;
su questioni relative alla cooperazione transfrontaliera.
Con atti delegati, la Commissione ha adottato le specifiche per:
Le specifiche che devono essere adottate dalla Commissione e che riguardano i servizi STI dell’Unione forniti da sistemi di trasporto intelligenti cooperativi (STI-C) si occuperanno del sistema di gestione della sicurezza delle credenziali e definiranno i compiti dei seguenti ruoli:
autorità politica dei certificati STI-C;
gestore dell’elenco di fiducia STI-C;
punto di contatto degli STI-C.
La Commissione ha il compito di assicurare l’adempimento dei compiti di cui sopra.
La direttiva 2010/40/CE doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il .
La direttiva di modifica (UE) 2023/2661 deve essere recepita nel diritto nazionale entro il .
Per ulteriori informazioni, si veda:
Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del , pag. 1).
Le successive modifiche alla direttiva 2010/40/UE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
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