La direttiva mira a creare un sistema comune per la regolamentazione dei diritti aeroportuali1 negli aeroporti dell’Unione europea (Unione).
PUNTI CHIAVE
Applicazione
Le regole si applicano a tutti gli aeroporti:
che si trovano in un territorio soggetto ai trattati dell’Unione e aperto al traffico commerciale il cui volume di traffico annuale supera la soglia di 5 milioni di movimenti passeggeri;
e all’aeroporto con il maggior traffico passeggeri in ciascun paese dell’Unione.
Non si applicano ai diritti:
riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea di rotta2 e navigazione terminale ai sensi del regolamento (UE) 2019/317;
riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra di cui all’allegato della direttiva 96/67/CE (si veda la sintesi);
riscossi per finanziare l’assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di cui al regolamento 1107/2006/CE (si veda la sintesi).
Non discriminazione
I diritti aeroportuali non devono creare discriminazioni tra gli utenti dell’aeroporto3. Tuttavia, i diritti possono essere modulati per motivi:
di interesse pubblico e generale;
di interesse ambientale.
Rete aeroportuale
Il gestore aeroportuale4 di una rete aeroportuale può introdurre un sistema di tariffazione aeroportuale comune e trasparente da applicare all’intera rete.
Sistemi di tariffazione comuni
Il gestore aeroportuale deve essere autorizzato ad applicare un sistema di tariffazione comune e trasparente presso gli aeroporti che servono la stessa città o agglomerato urbano.
Consultazione e ricorsi
Gli utenti dell’aeroporto o i rappresentanti o le associazioni degli utenti dell’aeroporto devono essere periodicamente consultati riguardo a:
il funzionamento del sistema dei diritti aeroportuali;
l’ammontare dei diritti aeroportuali e, se del caso,
la qualità del servizio fornito.
La consultazione deve avere luogo almeno una volta all’anno, salvo se:
diversamente convenuto nell’ultima consultazione;
diversamente stabilito da un accordo pluriennale tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell’aeroporto;
i paesi dell’Unione decidono di chiedere consultazioni più frequenti.
Requisiti di trasparenza
Gli utenti dell’aeroporto o i rappresentanti o le associazioni degli utenti dell’aeroporto devono ricevere informazioni sugli elementi di base per la determinazione del sistema o dell’ammontare di tutti i diritti riscossi. Tali informazioni comprendono:
un elenco dei vari servizi e infrastrutture forniti a corrispettivo dei diritti aeroportuali riscossi;
la metodologia utilizzata per il calcolo dei diritti aeroportuali;
gli introiti dei vari diritti;
qualsiasi finanziamento erogato da autorità pubbliche delle infrastrutture e dei servizi ai quali i diritti aeroportuali si riferiscono;
le previsioni riguardanti la situazione dell’aeroporto per quanto attiene ai diritti.
Prima di ogni consultazione gli utenti dell’aeroporto devono comunicare al gestore aeroportuale le seguenti informazioni:
le previsioni del traffico e le previsioni relative all’utilizzo della loro flotta;
i loro progetti di sviluppo e le loro esigenze nell’aeroporto in questione.
Nuove infrastrutture
Il gestore aeroportuale consulta gli utenti dell’aeroporto prima che siano finalizzati piani relativi a nuovi progetti di infrastruttura.
Differenziazione dei servizi
L’ammontare dei diritti aeroportuali può essere differenziato in funzione della qualità e dell’estensione dei servizi offerti dal gestore aeroportuale.
Autorità di vigilanza indipendente
I paesi dell’Unione devono istituire un’autorità di vigilanza nazionale indipendente.
Tale autorità è incaricata di assicurare la corretta applicazione delle misure adottate per conformarsi alla direttiva. Essa può delegare le attività ad altre autorità di vigilanza indipendenti.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
La direttiva è entrata in vigore il , con l’obbligo di essere recepita dalle legislazioni nazionali dei paesi dell’Unione entro il .
Diritti aeroportuali: i prelievi riscossi a favore del gestore aeroportuale e pagati dagli utenti dell’aeroporto per l’utilizzo delle infrastrutture e dei servizi che sono forniti esclusivamente dal gestore aeroportuale e che sono connessi all’atterraggio, al decollo, all’illuminazione e al parcheggio degli aeromobili e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci.
Navigazione aerea di rotta: la parte del volo dalla fine della fase di decollo e di salita iniziale all’inizio della fase di avvicinamento e di atterraggio.
Utente dell’aeroporto: qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta e/o merci, da e per l’aeroporto considerato.
Gestore aeroportuale: il soggetto al quale le disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali nazionali affidano, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali o della rete aeroportuale e di coordinare e di controllare le attività dei vari operatori presenti negli aeroporti o nella rete aeroportuale interessati.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, concernente i diritti aeroportuali (GU L 70 del , pag. 11).
DOCUMENTI COLLEGATI
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (GU L 56 del , pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del , pag. 1).
Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del , relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU L 272 del , pag. 36).