Quadro comune dei diritti aeroportuali

SINTESI DI:

Direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva mira a creare un sistema comune per la regolamentazione dei diritti aeroportuali1 negli aeroporti dell’Unione europea (Unione).

PUNTI CHIAVE

Applicazione

Non discriminazione

I diritti aeroportuali non devono creare discriminazioni tra gli utenti dell’aeroporto3. Tuttavia, i diritti possono essere modulati per motivi:

Rete aeroportuale

Il gestore aeroportuale4 di una rete aeroportuale può introdurre un sistema di tariffazione aeroportuale comune e trasparente da applicare all’intera rete.

Sistemi di tariffazione comuni

Il gestore aeroportuale deve essere autorizzato ad applicare un sistema di tariffazione comune e trasparente presso gli aeroporti che servono la stessa città o agglomerato urbano.

Consultazione e ricorsi

Requisiti di trasparenza

Nuove infrastrutture

Il gestore aeroportuale consulta gli utenti dell’aeroporto prima che siano finalizzati piani relativi a nuovi progetti di infrastruttura.

Differenziazione dei servizi

L’ammontare dei diritti aeroportuali può essere differenziato in funzione della qualità e dell’estensione dei servizi offerti dal gestore aeroportuale.

Autorità di vigilanza indipendente

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore il , con l’obbligo di essere recepita dalle legislazioni nazionali dei paesi dell’Unione entro il .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

TERMINI CHIAVE

  1. Diritti aeroportuali: i prelievi riscossi a favore del gestore aeroportuale e pagati dagli utenti dell’aeroporto per l’utilizzo delle infrastrutture e dei servizi che sono forniti esclusivamente dal gestore aeroportuale e che sono connessi all’atterraggio, al decollo, all’illuminazione e al parcheggio degli aeromobili e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci.
  2. Navigazione aerea di rotta: la parte del volo dalla fine della fase di decollo e di salita iniziale all’inizio della fase di avvicinamento e di atterraggio.
  3. Utente dell’aeroporto: qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta e/o merci, da e per l’aeroporto considerato.
  4. Gestore aeroportuale: il soggetto al quale le disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali nazionali affidano, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali o della rete aeroportuale e di coordinare e di controllare le attività dei vari operatori presenti negli aeroporti o nella rete aeroportuale interessati.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, concernente i diritti aeroportuali (GU L 70 del , pag. 11).

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