Sicurezza dei repellenti per insetti, dei disinfettanti e di altri prodotti chimici industriali (biocidi) nell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 528/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento armonizza nell’Unione europea (Unione) le norme relative alla vendita e all’uso di biocidi*, garantendo al contempo elevati livelli di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente.

PUNTI CHIAVE

Approvazione dei principi attivi

Autorizzazione del prodotto

Una volta approvato un principio attivo, le aziende devono richiedere un permesso per immettere i propri prodotti sul mercato in uno dei modi seguenti:

È altresì presente una procedura di autorizzazione semplificata per i prodotti meno dannosi che soddisfano condizioni specifiche, ovvero non contengono sostanze che destano preoccupazione, non contengono nanomateriali, o sono sufficientemente efficaci e la loro manipolazione non richiede l’uso di dispositivi di protezione individuale.

In via eccezionale, i biocidi che contengono principi attivi che erano già presenti sul mercato a maggio 2000 e sono contemplati nel programma di lavoro per l’esame dei principi attivi biocidi esistenti, possono essere resi disponibili sul mercato e impiegati in conformità alle leggi nazionali di ogni Stato membro in attesa della decisione finale sull’approvazione dei principi attivi in essi contenuti.

Condivisione dei dati

Per ridurre al minimo i costi e l’uso di sperimentazioni su animali, il regolamento richiede la condivisione di dati sulle sostanze approvate e sui prodotti autorizzati nell’Unione. L’Agenzia ha predisposto un sistema di informazione, il registro per i biocidi, che contiene tutte le informazioni relative ad applicazioni, valutazioni, autorizzazioni o approvazioni.

Articoli trattati

Il regolamento riguarda gli articoli che sono stati trattati con o incorporano un biocida, come ad esempio mobili e vernici. Gli articoli trattati possono essere trattati solo con i principi attivi approvati nell’Unione e devono essere etichettati rispettando norme specifiche.

Atti delegati e atti di esecuzione

La Commissione europea ha adottato numerosi atti delegati e di esecuzione in relazione al regolamento (CE) n. 528/2012.

Tra questi vanno menzionati:

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 1o settembre 2013.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Biocidi: prodotti quali disinfettanti per la casa, insetticidi e altri prodotti chimici utilizzati per eliminare organismi nocivi (parassiti, funghi, batteri, ecc.) o per proteggere i materiali. Poiché le loro proprietà possono costituire rischi per le persone, gli animali e l’ambiente, sono regolati a livello dell’Unione.
Interferenti endocrini: sostanze chimiche che in determinate condizioni possono condizionare il sistema ormonale di esseri umani e animali.
Persistenti: si tratta di sostanze chimiche che persistono nell’ambiente, ovvero non si decompongono, e che quindi possono essere dannose per la salute umana. Il pesticida DDT ne è un esempio.
Bioaccumulabile: Sostanza che può generare un accumulo, come una sostanza chimica in un organismo. Il bioaccumulo si verifica quando la sostanza è assorbita dall’organismo più rapidamente di quanto non venga eliminata.
Tossica: sostanza che può nuocere all’ambiente o alla salute se inalata, ingerita o assorbita attraverso la pelle.
Biocida contenente nanomateriali: biocida prodotto usando un nanomateriale. I nanomateriali sono sostanze chimiche o materiali prodotti e utilizzati su scala molto ridotta. I nanomateriali hanno caratteristiche uniche e più pronunciate rispetto allo stesso materiale senza caratteristiche di nanoscala (fonte: Agenzia europea per le sostanze chimiche).

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 528/2012 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento di esecuzione (UE) n. 88/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014, che specifica una procedura per la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 32 dell’1.2.2014, pag. 3).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, sulle modifiche dei biocidi autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 109 del 19.4.2013, pag. 4).

Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali usati a fini scientifici (GU L 276, del 20.10.2010, pag. 33).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 15.04.2022