Tracciabilità dei prodotti alimentari preconfezionati
SINTESI DI:
SINTESI
CHE COSA FA LA DIRETTIVA?
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Fa in modo che i consumatori possano rintracciare l’origine dei prodotti alimentari preconfezionati.
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Richiede che questi prodotti siano etichettati in modo tale che i consumatori possano vedere da quale partita provengono.
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Permette alle autorità pubbliche preposte alla sicurezza sanitaria e alimentare di scoprire l’origine e l’identità dei prodotti alimentari preconfezionati nel caso in cui questi siano oggetto di una controversia o rappresentino un pericolo per la salute dei consumatori.
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Stabilisce le norme per i produttori, i fabbricanti, i confezionatori e gli importatori in materia di etichettatura di questi prodotti, utilizzando un sistema comune di identificazione delle partite.
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PUNTI CHIAVE
Ambito di applicazione
La direttiva si applica a tutti i prodotti alimentari preconfezionati, esclusi:
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i prodotti agricoli:
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i prodotti alimentari che non sono preconfezionati quando, sui luoghi di vendita al consumatore finale, sono confezionati su richiesta dell’acquirente o preconfezionati ai fini della loro vendita immediata;
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le confezioni o i recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm2;
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le porzioni individuali di gelato confezionato insieme, laddove l’indicazione che consente di identificare la partita figura sulla parte esterna delle confezioni multiple.
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Etichettatura delle partite
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Ciascuna partita deve essere etichettata dal produttore, dal fabbricante o dal confezionatore, oppure dal primo venditore stabilito all’interno dell’UE se viene importata.
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L’identificazione della partita deve essere preceduta dalla lettera «L», a meno che non sia chiaramente distinguibile dalle altre informazioni in etichetta.
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Le informazioni sull’etichetta devono essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili.
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Non è necessario indicare la partita se la data limite di consumo figura in etichetta.
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A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
È in vigore dal 5 gennaio 2012.
TERMINI CHIAVE
* Partita: un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare prodotto, fabbricato o confezionato in circostanze praticamente identiche
ATTO
Direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (GU L 334 del 16.12.2011, pagg. 1-5)
Ultimo aggiornamento: 23.11.2015