Materiali e oggetti di materia plastica a contatto con gli alimenti
SINTESI DI:
Regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
SINTESI
CHE COSA FA IL PRESENTE REGOLAMENTO?
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Materiali e oggetti di materia plastica che entrano a contatto con gli alimenti possono trasferire sostanze tossiche agli stessi ed essere un rischio per la salute umana.
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Il regolamento introduce limiti di migrazione* per le sostanze utilizzate in tali imballaggi e stabilisce le condizioni per il loro uso al fine di garantire la sicurezza alimentare.
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Stabilisce i requisiti per la fabbricazione e la commercializzazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Tali requisiti integrano le norme generali fissate nel regolamento (CE) n. 1935/2004 sui materiali e gli oggetti utilizzati per l’imballaggio dei prodotti alimentari.
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I materiali e gli articoli in plastica e le loro parti possono essere:
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esclusivamente di materia plastica,
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multistrato di materia plastica,
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di materia plastica in combinazione con altri materiali.
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Il regolamento non si applica alle resine a scambio ionico, alla gomma e ai siliconi.
PUNTI CHIAVE
Sostanze autorizzate
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Il regolamento elenca le sostanze che possono essere utilizzate intenzionalmente nella fabbricazione di materiali e oggetti di plastica. L’elenco comprende:
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monomeri,
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additivi (esclusi i coloranti),
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sostanze ausiliarie della polimerizzazione (esclusi i solventi),
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macromolecole ottenute per fermentazione microbica.
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Vengono aggiunte nuove sostanze all’elenco se l’Autorità europea per la sicurezza alimentare emette un parere favorevole a seguito di una domanda di ammissione e di una procedura di approvazione.
Immissione sul mercato
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Per essere immessi sul mercato dell’Unione europea, i materiali e gli oggetti di materia plastica in questione devono rispettare:
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i requisiti per l’uso, l’etichettatura e la rintracciabilità di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004;
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le buone pratiche di fabbricazione definite nel regolamento (CE) n. 2023/2006;
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i requisiti in materia di composizione e dichiarazione di conformità (vedi sotto).
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Gli allegati al regolamento stabiliscono le condizioni d’uso per le sostanze autorizzate e i limiti di migrazione. Tutti i materiali e gli oggetti di materia plastica devono rispettare limiti di migrazione specifica e limiti di migrazione globale.
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La composizione di ciascuno strato di plastica di un materiale oppure oggetto deve rispettare il regolamento. Tuttavia, uno strato non a diretto contatto con il prodotto alimentare può:
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non essere conforme alle restrizioni e alle specifiche del presente regolamento (ad eccezione del cloruro di vinile monomero, come previsto nell’allegato I);
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essere fabbricato con sostanze non incluse nell’elenco delle sostanze autorizzate (queste sostanze, però, non devono essere mutagene*, cancerogene* o tossiche per la riproduzione, o essere in nanoforma*).
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Il fabbricante deve redigere una dichiarazione scritta (allegato IV), che deve consentire l’identificazione dei materiali, degli oggetti, dei prodotti in una fase intermedia della fabbricazione o delle sostanze stesse. Tale dichiarazione deve essere rinnovata quando si verificano cambiamenti significativi a livello di composizione o di fabbricazione.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Si applica a decorrere dal 4 febbraio 2011.
CONTESTO
TERMINI CHIAVE
* Limiti di migrazione: la quantità massima consentita di sostanze rilasciate da un materiale o da un oggetto nei prodotti alimentari. Sono espressi in milligrammi di sostanza per chilogrammo di cibo (mg/kg).
* Mutageno: un agente fisico o chimico che modifica il materiale genetico di un organismo e aumenta la frequenza delle mutazioni al di sopra del livello naturale di fondo.
* Cancerogeno: un agente direttamente coinvolto nell’insorgenza del cancro.
* Nanoforme: sostanza naturale, incidentale o fabbricata, contenente particelle allo stato libero, aggregato o agglomerato, e in cui, per almeno il 50 % delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica, una o più dimensioni esterne siano comprese fra 1 nanometro e 100 nanometri (ovvero un miliardesimo di metro).
ATTO
Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pagg. 1-89)
Le successive modifiche e correzioni al regolamento (UE) n. 10/2011 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
ATTI COLLEGATI
Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pagg. 4-17). Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari (GU L 384 del 29.12.2006, pagg. 75-78). Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 24.11.2015