Aromi alimentari

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1334/2008 relativo agli aromi destinati a essere utilizzati sui e nei prodotti alimentari

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È stato applicato dal .

CONTESTO

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TERMINI CHIAVE

  1. Aromi: sostanze impiegate per migliorare o modificare l’odore e il sapore degli alimenti. Le disposizioni e norme europee comuni garantiscono che queste sostanze non comportino una minaccia per la salute umana e possano essere usate in qualsiasi paese dell’UE.

ATTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati sui e nei prodotti alimentari e che modifica il regolamento (CE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del , pagg. 34–50)

Successive modifiche al regolamento (CE) n. 1334/2008 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

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