Strumento europeo di vicinato e partenariato (2007 - 2013)

Lo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) è lo strumento finanziario della politica europea di vicinato (PEV). Esso riguarda i paesi partner della PEV, nonché la Russia, e offre un cofinanziamento per promuovere il rafforzamento della governance e un equo sviluppo economico e sociale. L’ENPI sostiene altresì la cooperazione transfrontaliera e transregionale e la progressiva integrazione economica dei paesi beneficiari nell’Unione europea (UE). Il regolamento in oggetto stabilisce i principi fondamentali che disciplinano l’ENPI, il suo campo d’applicazione e la programmazione dell’assistenza.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato.

SINTESI

Lo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) vuole sostenere il conseguimento degli obiettivi della politica europea di vicinato (PEV) (DE) (EN) (FR) per creare una zona di prosperità e di buon vicinato tra e con i paesi partner della PEV e la Russia. L’ENPI rappresenta un’assistenza complementare intesa a cofinanziare le azioni dei paesi partner sulla base di partenariati con la Commissione.

Campo d’applicazione dell’ENPI

L’ENPI sostiene in particolare:

L’ENPI può inoltre fornire sostegno alle missioni di osservazione elettorale, in seguito a crisi e per la preparazione a far fronte alle calamità.

Gestione e attuazione

Ai programmi realizzati in loco si applica un processo di programmazione preciso. Le priorità e gli importi indicativi vengono previsti inizialmente nei documenti di programmazione pluriennale per le strategie nazionali, multinazionali e transfrontaliere (per l’intero periodo) e nei programmi indicativi pluriennali (di norma triennali). Su tale base vengono adottati i programmi d’azione annuali e i programmi congiunti per la cooperazione transfrontaliera, di norma annuali, in cui figurano i dettagli, le modalità, gli importi e uno scadenzario. Questi ultimi rappresentano il fondamento dei programmi realizzati in loco, ossia:

I programmi multinazionali possono prevedere, tuttavia, anche la cooperazione transregionale tra Stati membri e paesi partner su questioni di interesse comune e senza restrizioni geografiche. Inoltre, paesi e territori terzi che beneficiano di un altro strumento di aiuto esterno possono partecipare a programmi di carattere mondiale, regionale e o transfrontaliero.

La dotazione finanziaria dell’ENPI è pari a 11 181 milioni di euro per il periodo 2007-2013. Il 95 % di tale importo è destinato ai programmi nazionali e multinazionali, il 5 % ai programmi di cooperazione transfrontaliera.

Le misure che beneficiano dell’ENPI riguardano essenzialmente la realizzazione dei programmi e progetti, l’assistenza tecnica e la cooperazione amministrativa, come ad esempio l’invio di esperti. Tali misure possono consistere in misure di sostegno all’applicazione del regolamento.

L’ENPI può riguardare altresì investimenti o microprogetti. Esso può fornire sostegno a bilanci gestiti con trasparenza, affidabilità ed efficienza e all’attuazione delle politiche settoriali e macroeconomiche. Esso può sostenere la partecipazione dei paesi partner al capitale di istituzioni finanziarie internazionali (IFI) o di banche di sviluppo regionali. Le misure fiscali sono tuttavia escluse dal suo campo d’azione.

Esso può contribuire altresì ai fondi messi a disposizione della Comunità, degli Stati membri e di intermediari finanziari quali la Banca europea per gli investimenti (BEI), gli organismi internazionali e regionali e altri donatori.

Le azioni possono essere cofinanziate dall’UE e da altri donatori; esse possono anche venire finanziate dall’UE e realizzate da un’organizzazione internazionale.

Il Consiglio può sospendere tuttavia l’assistenza qualora non siano rispettati i valori su cui si fondano l’UE e le sue relazioni con i partner.

Possono beneficiare di un finanziamento le istituzioni e gli enti decentrati dei paesi e delle regioni partner, gli organismi misti, le organizzazioni internazionali e regionali, le IFI, le istituzioni e le agenzie europee in qualche misura, nonché i soggetti non statali.

Vengono inoltre definite norme relative alla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti o di contratti di sovvenzione, aperta alle persone fisiche o giuridiche di un paese partner o di uno Stato membro, nonché di un paese dello Spazio economico europeo (SEE), e di paesi beneficiari dello strumento di assistenza di preadesione (IPA), aventi legami tradizionali con i paesi partner o che beneficiano dell’accesso reciproco all’assistenza esterna. Tale partecipazione è aperta anche alle organizzazioni internazionali.

L’attuazione dell’ENPI deve garantire l’efficacia dell’aiuto, la coerenza e la compatibilità con le politiche e l’assistenza esterna dell’UE, con gli obiettivi stabiliti e con gli impegni internazionali. Essa deve garantire altresì la tutela degli interessi finanziari della Comunità, controllata dalla Commissione e dalla Corte dei conti.

La gestione viene assicurata in linea di massima dalla Commissione, assistita da un comitato, ma può anche essere decentrata. La Commissione valuta regolarmente l’attuazione del regolamento. Essa deve presentare in particolare, entro il 31 dicembre 2010, una relazione riguardante i primi tre anni di attuazione del regolamento e proporre le necessarie modifiche.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore – Data di scadenza

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1638/2006 [adozione: codecisione COD/2004/0219]

29.11.2006 – 31.12.2013

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GU L 310 del 9.11.2006

ATTI COLLEGATI

Attuazione dell’ENPI

Regolamento (CE) n. 951/2007 della Commissione, del 9 agosto 2007, che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato [Gazzetta ufficiale L 210 del 10.8.2007].

Documenti di programmazione (EN) (ES) (FR) nazionali, regionali e transfrontalieri.

Politica europea di vicinato

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 4 dicembre 2006, sullo sviluppo della politica europea di vicinato [COM(2006) 726 def. – Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]. In questa comunicazione, la Commissione non si limita a presentare un bilancio della PEV ma propone anche alcuni mezzi per rafforzarla. Sotto questo profilo, la PEV dispone di un potenziale che va maggiormente sfruttato. Dal punto di vista finanziario, la creazione del Fondo “governance”, che sostiene i paesi che hanno compiuto maggiori progressi nell’attuare le riforme previste nei piani d’azione, e il Fondo d’investimento per la politica di vicinato a sostegno dei prestiti delle IFI nei paesi partner, dovrebbero contribuire all’obiettivo di efficacia dell’aiuto.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 4 dicembre 2006, relativa all’impostazione generale volta a consentire la partecipazione dei paesi partner dell’ENP (Politica europea di prossimità) ai programmi e alle agenzie comunitari [COM(2006) 724 def. – Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].

Ultima modifica: 08.10.2007