La comunicazione intende contribuire alla definizione di una linea politica coerente in materia di assistenza elettorale1 e monitoraggio elettorale2 da parte dell’UE mediante l’adozione di un approccio strategico e metodologico, tenendo conto degli insegnamenti tratti dalle precedenti esperienze.
L’articolo 2 del TUE stabilisce i valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.
Il diritto di ogni persona di entrare a far parte di un governo è sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Nel caso delle elezioni, l’efficace gestione presuppone l’esistenza di un quadro legislativo e regolamentare appropriato. Al fine di garantire il rispetto dello stato di diritto, richiede inoltre un’amministrazione elettorale trasparente e responsabile, e in particolare di attività di supervisione e monitoraggio indipendenti. È inoltre essenziale che i cittadini siano informati e coinvolti nel processo elettorale. I criteri stabiliti nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo per la convalida delle elezioni oggetto di osservazione sono accettati a livello internazionale. Le elezioni devono svolgersi periodicamente e devono essere libere, democratiche e autentiche, mentre il voto dev’essere segreto.
Il sostegno dell’UE a diritti umani, democrazia e stato di diritto è sancito nei trattati dell’UE. L’articolo 2 del trattato sull’Unione europea afferma che l’Unione è fondata sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e dello stato di diritto, valori fondamentali comuni a tutti i paesi dell’UE. Le missioni elettorali sono accettate come componenti del mandato dell’UE.
La comunicazione in oggetto passa in rassegna gli insegnamenti tratti nell’ambito delle missioni di assistenza e di monitoraggio realizzate dall’Unione tra il 1993 e il 2000:
La comunicazione sottolinea che l’UE dovrebbe adottare una strategia in materia di osservazione e di assistenza elettorale che:
La decisione di avviare una missione di osservazione elettorale deve basarsi su una valutazione della missione, che deve essere consigliabile, fattibile e utile. Il Consiglio ha redatto dei criteri a tal riguardo, che sono definiti nell’Allegato III della comunicazione. Tale allegato elenca inoltre le condizioni necessarie per l’intervento degli osservatori.
Tra i criteri sulla cui base decidere se fornire assistenza alle elezioni figurano:
A seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona e della creazione del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), quest’ultimo è direttamente coinvolto nelle missioni di osservazione elettorale, in stretta collaborazione con i pertinenti servizi della Commissione (Servizio degli strumenti di politica estera, affiancato al SEAE).
Per quanto riguarda il finanziamento delle missioni, sono all’esame varie possibilità di accelerare e semplificare l’adozione di decisioni relative all’impegno di fondi e all’esecuzione delle spese.
Per quanto riguarda l’assunzione degli osservatori, la comunicazione ritiene che i criteri approvati per la selezione (cfr. allegato IV) e il codice di condotta degli osservatori dell’Unione (cfr. allegato III) costituiscano una base adeguata.
La comunicazione raccomanda di tener conto dei seguenti aspetti per garantire la riuscita delle missioni di assistenza e monitoraggio delle elezioni:
Per valutare i risultati delle elezioni, la comunicazione raccomanda di tener conto dei criteri stabiliti all’allegato III.
Per migliorare la visibilità delle attività elettorali dell’UE, la comunicazione propone di:
Per ulteriori informazioni, si consulti:
Versione consolidata del trattato sull’Unione Europea — Titolo I — Disposizioni comuni — Articolo 2 (GU C 202 del , pag. 17).
Comunicazione della Commissione in materia di assistenza e monitoraggio delle elezioni da parte dell’UE, COM(2000) 191 definitivo dell’.
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