Direzione generale per gli Aiuti umanitari e la protezione civile (ECHO)
SINTESI DI:
Articolo 214 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
Articolo 196 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
QUAL È LO SCOPO DI QUESTI ARTICOLI DEL TRATTATO?
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L’articolo 214 costituisce la principale base giuridica in materia di aiuti umanitari dell’Unione europea (UE). Autorizza l’UE a fornire assistenza, soccorso e protezione alle vittime di catastrofi naturali o provocate dall’uomo per le popolazioni che vivono in paesi extra-UE.
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L’articolo 196 offre la competenza dell’UE per sostenere e integrare le azioni dei paesi dell’UE nel campo della protezione civile.
PUNTI CHIAVE
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La direzione generale per gli Aiuti umanitari e la protezione civile (ECHO) della Commissione europea è responsabile dell’aiuto fornito alle vittime di crisi e catastrofi naturali o provocate dall’uomo.
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ECHO gestisce inoltre il meccanismo unionale di protezione civile.
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Recentemente, nel 2016, ECHO è diventata responsabile della gestione dell’assistenza di emergenza all’interno dell’UE.
Aiuti umanitari
Sulla base dei principi internazionali sanciti nel Consenso europeo sull’aiuto umanitario, l’UE fornisce un’assistenza umanitaria basata sui bisogni. La sua attenzione si rivolge prevalentemente alle vittime più vulnerabili.
ECHO finanzia gli aiuti umanitari sulla base del regolamento del 1996 relativo all'aiuto umanitario, che consente di finanziare operazioni al di fuori dell’UE per fornire assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni colpite da catastrofi naturali o provocate dall’uomo e simili emergenze. ECHO interviene in collaborazione con altre organizzazioni, come le organizzazioni non governative; i fondi, i programmi e le agenzie specializzate delle Nazioni Unite; la Croce Rossa/Mezzaluna Rossa e le agenzie specializzate dei paesi dell’UE.
Sostegno di emergenza all’interno dell’UE
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Il regolamento (UE) 2016/369 consente all’UE di fornire un sostegno di emergenza ai paesi europei colpiti da gravi catastrofi naturali o provocate dall’uomo, che danno luogo a gravi conseguenze umanitarie ad ampio raggio, come terremoti, alluvioni ed incidenti industriali. Esso entra in gioco solo quando gli altri strumenti si rivelano insufficienti ed è progettato per sostenere e integrare le azioni dei paesi dell’UE colpiti.
Protezione civile
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ECHO è attiva anche in caso di catastrofi naturali o provocate dall’uomo all’interno e all’esterno dell’UE attraverso il meccanismo di protezione civile dell’UE, che mira a rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra l’UE e i paesi dell’UE nel settore della protezione civile. Anche alcuni paesi extra UE possono partecipare a determinate condizioni.
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Il suo obiettivo principale è quello di migliorare l’efficacia dei sistemi di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi naturali e provocate dall’uomo di ogni genere dentro e fuori l’UE.
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Il meccanismo dispone di un polo che opera 24 ore su 24, sette giorni su sette, il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze, che coordina gli interventi, nonché di una Capacità di reazione alle catastrofiisposta emergenziale («pool volontario») che riunisce squadre di soccorso, esperti e attrezzature pronte all’uso nei paesi dell’UE in cui si basano.
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Anche se il suo obiettivo è quello di proteggere le persone, ECHO si occupa anche di protezione dell’ambiente e di beni, includendo il patrimonio naturale.
CONTESTO
Per maggiori informazioni, consultare:
DOCUMENTO PRINCIPALE
Articolo 214 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 143).
Articolo 196 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 135-136).
DOCUMENTI COLLEGATI
Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all’aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1-6).
Le modifiche successive al regolamento (CE) n. 1257/96 sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata ha solo valore documentale.
Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924-947).
Regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio, del 15 marzo 2016, sulla fornitura di sostegno di emergenza all’interno dell’Unione (GU L 70 del 16.3.2016, pag. 1-6).
Ultimo aggiornamento: 22.09.2016