L’accordo si applica alla prevenzione, all’individuazione, all’investigazione, al perseguimento e alla repressione della frode e di ogni altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle parti contraenti e il recupero degli importi dovuti o indebitamente percepiti risultanti dalle attività illecite. Esso riguarda:
È inoltre incluso il riciclaggio di denaro per i reati punibili con una pena privativa della libertà superiore a sei mesi. Le imposte dirette, come ad esempio le imposte sul reddito, sono escluse dal campo di applicazione dell’accordo.
L’assistenza non potrà essere rifiutata se la questione è qualificata come infrazione fiscale da una delle parti o per il motivo che la legislazione delle parti differisce in materia di prelievi, esborsi, tipo di regolamentazione o qualificazione giuridica.
Le misure di assistenza amministrativa comprendono le seguenti misure e condizioni:
Le forme particolari di cooperazione comprendono:
L’assistenza giudiziaria viene fornita:
L’accordo specifica le fasi da rispettare per trasmettere le richieste di assistenza, compresa la consegna a mezzo posta.
Le richieste di perquisizioni e sequestri dipendono dalle seguenti condizioni:
L’accordo riguarda anche le richieste di informazioni bancarie e finanziarie relative a conti detenuti all’interno del territorio delle parti interessate. Una parte contraente non può invocare il segreto bancario quale motivo per rifiutarsi di cooperare a seguito di una domanda di assistenza reciproca.
È istituito un comitato misto, composto da rappresentanti delle parti contraenti e con la Commissione europea in rappresentanza dell’Unione, che è responsabile della corretta applicazione del presente accordo e della composizione delle controversie tra le parti.
L’accordo si applica dal .
Le date di ratifica dei singoli paesi dell’Unione sono disponibili sulla pagina web del Consiglio europeo relativa all’accordo.
Inoltre, alcuni paesi dell’Unione hanno adottato dichiarazioni in cui si afferma che «fino all’entrata in vigore dell’accordo, lo Stato membro si considererà vincolato dall’accordo nelle sue relazioni con le altre parti contraenti che hanno adottato la stessa dichiarazione».
Per maggiori informazioni consultare inoltre:
Accordo di Cooperazione fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione Svizzera dall’altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari (GU L 46 del , pag. 8).
Decisione 2009/127/CE del Consiglio, del , relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari (GU L 46 del , pag. 6).
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