I prodotti per la difesa, ai quali la suddetta direttiva fa riferimento, sono elencati nell’allegato della direttiva. L’allegato è aggiornato regolarmente attraverso atti delegati adottati dalla Commissione europea cosicché corrisponda all’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea. L’allegato è stato recentemente aggiornato dalla direttiva delegata 2023/277 nel 2023. La Commissione aggiorna tale elenco regolarmente affinché corrisponda all’elenco militare comune, e la sua versione più recente risale al .
La direttiva doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il .
Le norme si applicano a partire dal .
La direttiva delegata (UE) 2023/277 deve essere recepita nel diritto nazionale entro il e le norme devono essere applicate a partire dal .
Prima dell’entrata in vigore della direttiva 2009/43/CE, il trasferimento dei prodotti per la difesa all’interno dell’Unione era soggetto alle leggi di licenza nazionale. Queste differiscono considerevolmente in termini di procedure, ambito e tempi necessari per ottenere le licenze. Di conseguenza, la competitività del settore europeo della difesa era stentata, così come lo era la nascita di un vero mercato europeo dei prodotti per la difesa.
Per ulteriori informazioni, si veda:
Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno della Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del , pag. 1).
Le successive modifiche e correzioni alla direttiva 2009/43/CE e ai suoi allegati sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
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