Direttiva sui diritti degli azionisti

SINTESI DI:

Direttiva 2007/36/CE relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate

Direttiva (UE) 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti

QUAL È L’OBIETTIVO DELLE DIRETTIVE?

PUNTI CHIAVE

Le società devono fornire agli azionisti le informazioni che saranno sottoposte all’assemblea, compresi i 21 giorni di preavviso e inoltre, l’ordine del giorno, le procedure di voto e partecipazione devono essere resi disponibili sul sito Internet della società.

Le società devono inoltre fornire altre informazioni, quali:

Gli azionisti hanno il diritto di:

Gli Stati membri dell’Unione devono abrogare le norme giuridiche che limitano la partecipazione degli azionisti alle assemblee con mezzi elettronici, e l’accettazione delle notifiche di designazione di delega effettuate con mezzi elettronici. Le società devono inoltre contare regolarmente il numero esatto dei voti per ciascuna delibera e pubblicare i risultati entro il termine massimo di quindici giorni. Gli Stati membri possono scegliere di fissare termini più brevi.

La direttiva (UE) 2017/828 modifica la direttiva del 2007, con l’aggiunta di nuovi diritti quali:

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva 2007/36/CE doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il .

La direttiva di modifica (UE) 2017/828 doveva essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Operazione con parti correlate. Una transazione tra la società e una persona fisica o giuridica con cui ha una precedente connessione. Esempi sono le operazioni con azionisti di controllo, dirigenti con responsabilità strategiche o società appartenenti allo stesso gruppo.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184 del , pag. 17).

Le successive modifiche alla direttiva 2007/36/CE sono state incorporate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti (GU L 132 del , pag. 1).

ultimo aggiornamento: