Parità di trattamento indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica

SINTESI DI:

Direttiva 2000/43/CE che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

PUNTI CHIAVE

Deroghe al principio di parità di trattamento

Mezzi di tutela e applicazione

La vittima discriminazione deve solo stabilire una presunzione di discriminazione, dopo di che spetta alla parte convenuta provare che non vi è stata alcuna discriminazione.

Dialogo sociale e dialogo civile

Organismi per la promozione della parità di trattamento

La direttiva di modifica (UE) 2024/1499 chiarisce il ruolo degli organismi designati a livello nazionale per promuovere la parità di trattamento e combattere la discriminazione (organismi per la parità). Essa stabilisce i requisiti minimi che gli Stati membri devono attuare per quanto riguarda il ruolo e il funzionamento di tali organismi, compreso il modo in cui devono assistere le vittime dopo aver ricevuto le loro denunce. Tali organismi devono:

Ai sensi della direttiva di modifica (UE) 2024/1499, gli Stati membri devono inoltre:

Raccomandazione

Sulla base della direttiva 2000/43/CE e della comunicazione del 2020 della Commissione europea che istituisce il quadro strategico dell’Unione per i Rom, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, nel 2021, una raccomandazione che impegna gli Stati membri a combattere la discriminazione nei confronti della popolazione Rom e a promuovere la loro inclusione nei settori dell’istruzione, dell’occupazione, della salute e dell’alloggio.

La raccomandazione sostituisce quella precedente adottata nel 2013.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva 2000/43/CE doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il .

La direttiva di modifica (UE) 2024/1499 deve essere recepita nel diritto nazionale entro il . Le norme introdotte nella direttiva di modifica dovrebbero essere applicate a partire dalla stessa data.

CONTESTO

La lotta contro la discriminazione e il rispetto dei diritti delle persone appartenenti a minoranze sono principi fondamentali dell’Unione, stabiliti negli articoli 2 e 3 del trattato sull’Unione europea. L’articolo 19 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea fornisce una base giuridica a livello comunitario per combattere tutte le forme di discriminazione basate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Discriminazione diretta. Quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga.
  2. Discriminazione indiretta. Quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.
  3. Molestie. Quando ha luogo una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per motivi di razza o di origine etnica e avente lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.
  4. Vittimizzazione. Trattamento ingiusto o crudele di qualcuno che protesta per una discriminazione o che assiste qualcun altro in una denuncia di discriminazione.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del , che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (GU L 180 del , pag. 22).

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