La decisione 2003/170/GAI, modificata dalla decisione 2006/560/GAI, punta a rafforzare la cooperazione in merito a:
Gli Stati membri devono garantire che gli ufficiali di collegamento degli Stati membri distaccati nello stesso paese terzo o organizzazione internazionale:
Gli Stati membri che non hanno ufficiali di collegamento in un paese terzo possono chiedere a un altro Stato membro che ne dispone.
Ogni anno gli Stati membri informano il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea di quanto segue:
Il segretariato generale redige un sommario annuale concernente il distacco di ufficiali di collegamento degli Stati membri e dell’Europol, nonché le loro funzioni e gli accordi di cooperazione sul distacco di ufficiali di collegamento.
Gli ufficiali di collegamento dell’Europol forniscono a Europol le informazioni concernenti le minacce criminali gravi agli Stati membri. Tali informazioni vengono trasmesse alle autorità nazionali competenti.
La decisione 2003/170/GAI abroga l’azione comune 96/602/GAI e l’articolo 47/4 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (si veda la sintesi).
La decisione è in vigore dal .
Per ulteriori informazioni, si veda:
Decisione 2003/170/GAI del Consiglio, del , relativa all’utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all’estero dalle autorità degli Stati membri incaricate dell’applicazione della legge (GU L 67 del , pag. 27).
Le successive modifiche alla decisione 2003/170/GAI sono state incorporate nel testo originale. Questa versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
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