Criminalità organizzata: quadro di orientamento comune per gli ufficiali di collegamento

SINTESI DI:

Decisione 2003/170/GAI relativa all’utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all’estero dalle autorità degli Stati membri dell’Unione incaricate dell’applicazione della legge

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DECISIONE?

La decisione 2003/170/GAI, modificata dalla decisione 2006/560/GAI, punta a rafforzare la cooperazione in merito a:

PUNTI CHIAVE

Gli Stati membri devono garantire che gli ufficiali di collegamento degli Stati membri distaccati nello stesso paese terzo o organizzazione internazionale:

Gli Stati membri che non hanno ufficiali di collegamento in un paese terzo possono chiedere a un altro Stato membro che ne dispone.

Ogni anno gli Stati membri informano il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea di quanto segue:

Il segretariato generale redige un sommario annuale concernente il distacco di ufficiali di collegamento degli Stati membri e dell’Europol, nonché le loro funzioni e gli accordi di cooperazione sul distacco di ufficiali di collegamento.

Gli ufficiali di collegamento dell’Europol forniscono a Europol le informazioni concernenti le minacce criminali gravi agli Stati membri. Tali informazioni vengono trasmesse alle autorità nazionali competenti.

La decisione 2003/170/GAI abroga l’azione comune 96/602/GAI e l’articolo 47/4 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (si veda la sintesi).

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DECISIONE?

La decisione è in vigore dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Decisione 2003/170/GAI del Consiglio, del , relativa all’utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all’estero dalle autorità degli Stati membri incaricate dell’applicazione della legge (GU L 67 del , pag. 27).

Le successive modifiche alla decisione 2003/170/GAI sono state incorporate nel testo originale. Questa versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

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