Informazioni sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 di autovetture nuove

SINTESI DI:

Direttiva 1999/94/CE relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Per aiutare i consumatori nella scelta delle autovetture a basso consumo, la direttiva prescrive ai concessionari di autovetture nuove di fornire ai potenziali clienti informazioni utili sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 di questi veicoli. Tali informazioni devono essere esposte sull’etichetta dell’autovettura, su manifesti pubblicitari e altro materiale promozionale.

PUNTI CHIAVE

La presente direttiva ha lo scopo di garantire che siano fornite ai consumatori informazioni relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 delle autovetture nuove in vendita o in leasing nella Comunità. Tali informazioni del consumatore vengono comunicate in quattro diverse modalità:

Etichetta relativa al risparmio di carburante

Sul parabrezza delle autovetture esposte presso il punto vendita deve essere apposta un’etichetta relativa al risparmio di carburante. Tale etichetta deve essere chiaramente visibile e soddisfare determinati requisiti definiti nell’allegato I. In particolare, essa deve riportare una stima del consumo di carburante, espresso in litri per 100 chilometri o in chilometri per litro (o miglia per gallone) e delle emissioni di CO2.

Guida al risparmio di carburante

Deve essere redatta una guida al risparmio di carburante a livello nazionale, almeno una volta l’anno. Essa deve riportare tutte le informazioni specificate all’allegato II, compreso un elenco dei dieci modelli di autovetture nuove in termini di emissioni di CO2, per ciascun tipo di carburante. La guida deve essere portatile, compatta e disponibile gratuitamente. I consumatori devono poterla reperire sia presso i punti vendita del concessionario, sia presso enti appositamente designati in ciascuno Stato membro.

Dati sul consumo di carburante

Per ciascuna marca di autovettura, il concessionario deve esporre tramite un poster o in qualsiasi altra forma ()compreso uno schermo di visualizzazione) l’elenco dei dati relativi al consumo di carburante di tutti i modelli. Tali dati devono essere dettagliati per tipo di carburante ed elencati in ordine crescente in base all’efficienza di consumo di carburante come indicato per i livelli delle emissioni di CO2.

Il materiale promozionale (annunci pubblicitari sui quotidiani, manifesti e opuscoli) usato per la commercializzazione delle autovetture nuove deve contenere i dati sui consumi di carburante e sulle emissioni di CO2.

È vietato l’uso di qualsiasi marchio relativo ai consumi di carburante che non sia conforme alle disposizioni di cui sopra e che possa essere fonte di confusione.

Monitoraggio e valutazioni successive

Gli Stati membri notificano alla Commissione europea l’autorità o le autorità competenti responsabili dell’attuazione e dell’applicazione del programma di informazione dei consumatori.

Raccomandazioni della Commissione e nuovi regolamenti sulle procedure di prova

Nel maggio 2017 la Commissione ha adottato una raccomandazione sull’uso dei valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante, misurati e omologati in conformità della procedura di prova armonizzata a livello internazionale per i veicoli leggeri (WLTP, World Harmonised Light Vehicles Test Procedure). La raccomandazione deve essere applicata il prima possibile, quando le informazioni vengono rese disponibili al consumatore, al fine di garantire che questi abbia accesso ai valori più rappresentativi basati su WLTP, per evitare distorsioni del mercato e contribuire a un’attuazione agevole e armonizzata. La Commissione fornisce una serie di raccomandazioni agli Stati membri, affinché garantiscano quanto segue:

DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore dal e doveva diventare legge negli Stati membri entro il .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

  1. Valore combinato: valore derivato dalla combinazione del valore ufficiale di consumo di carburante e del valore delle emissioni di CO2 specifiche.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (GU L 12 del , pagg. 16-23).

Le successive modifiche alla direttiva 1999/94/CE sono state incorporate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

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