Regime fiscale applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate

 

SINTESI DI:

Direttiva 2003/49/CE — concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Essa punta a garantire una tassazione equa dei pagamenti eseguiti fra società consociate* di Stati membri diversi, evitando la doppia imposizione tra Stati membri. Essa si applica a:

PUNTI CHIAVE

Lo scopo della direttiva è quello di abolire le imposte riscosse nello Stato membro di origine, mentre lo Stato di ricezione tassa lo stesso pagamento.

Pertanto, lo scopo principale è quello di garantire che i pagamenti non vengano tassati in più di uno Stato (doppia imposizione).

I pagamenti di interessi o di canoni provenienti da uno Stato membro sono esentati da ogni imposta applicata in tale Stato su detti pagamenti, sia tramite ritenuta alla fonte sia previo accertamento fiscale, a condizione che il beneficiario effettivo* degli interessi o dei canoni sia:

L’allegato alla direttiva contiene un elenco delle tipologie di società alle quali si applica la direttiva. La direttiva è stata modificata per tenere conto dei tipi di società dei paesi che hanno aderito all’UE nel 2004, 2007 e 2013.

Se una società consociata o una stabile organizzazione paga una tassa in eccedenza su interessi o canoni in un paese dell’UE che non è il proprio, deve richiedere un rimborso. Lo Stato di origine rimborsa l’eccedenza di imposta ritenuta alla fonte entro un anno dalla debita ricezione dell’istanza e delle informazioni a sostegno che esso può ragionevolmente richiedere alla società o alla stabile organizzazione. Se la ritenuta alla fonte non è rimborsata entro detto termine, alla scadenza dell’anno in questione la società beneficiaria o la stabile organizzazione beneficiaria ha diritto agli interessi sull’imposta rimborsata. Il tasso corrisponde al tasso d’interesse nazionale applicabile a casi analoghi ai sensi della legislazione nazionale dello Stato d’origine.

La direttiva non osta all’applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per evitare le frodi e gli abusi. Gli Stati membri, nel caso di transazioni aventi come obiettivo principale o come uno degli obiettivi principali l’evasione o l’elusione fiscali, o gli abusi, possono revocare i benefici della presente direttiva o rifiutarne l’applicazione.

Taluni Paesi hanno beneficiato di un periodo di norme transitorie durante il quale l’applicazione della direttiva è stata differita.

Nel 2006, l’ufficio internazionale per la documentazione fiscale ha condotto un sondaggio sull’attuazione della direttiva per la Commissione europea e nel 2009 la Commissione ha pubblicato la sua relazione su tale operazione. Nel 2011, la Commissione ha adottato una proposta di rifusione della direttiva al fine di estenderne il campo di applicazione e di evitare situazioni in cui sono previste agevolazioni fiscali, ma il reddito corrispondente non è effettivamente soggetto a imposta (doppia non-imposizione).

DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore il 26 giugno 2003 e doveva essere recepita dalle legislazioni nazionali dei paesi dell’UE entro il 1 gennaio 2004.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Pagamento di interessi: i redditi da crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e recanti o meno una clausola di partecipazione agli utili del debitore. Tra gli esempi vi sono i redditi derivanti da titoli e da obbligazioni di prestiti (obbligazioni a lungo termine che generano un tasso fisso di interesse, emesse da una società e garantiti da attività) e i premi collegati a detti titoli e obbligazioni Le penali per tardivo pagamento non sono considerate interessi.
Pagamento di canoni: i compensi di qualsiasi natura percepiti per l’uso o la concessione in uso del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese:

I compensi per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche sono considerati canoni.

Società consociate: Due società sono definite società consociate:
Beneficiario effettivo: la società che riceve tali pagamenti in qualità di beneficiaria finale e non di intermediaria, quale agente, delegato o fiduciario di un’altra persona.

Nel caso di una stabile organizzazione, quando il pagamento si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione.

Società di un altro Stato membro: società che soddisfa i seguenti tre criteri:
Stabile organizzazione: una sede fissa di affari situata in uno Stato membro, attraverso la quale una società di un altro Stato membro esercita in tutto o in parte la sua attività.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva del Consiglio 2003/49/CE del 3 giugno 2003 concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49).

Gli emendamenti e le modifiche successive della direttiva 2003/49/CE sono state integrate nel testo originale. Questa versione consolidata ha unicamente un valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Proposta di direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi, COM(2011) 714 final, dell’11.11.2011.

Ultimo aggiornamento: 04.07.2018