Tasse relative alle autovetture

La presente proposta di direttiva introduce la ristrutturazione dei regimi impositivi per le autovetture con l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno. Essa mira a rimuovere gli ostacoli fiscali per il trasferimento a titolo permanente delle autovetture da uno Stato membro all'altro. Ristrutturando la base imponibile delle autovetture, la proposta direttiva intende inoltre promuovere la sostenibilità ambientale in termini di emissioni di biossido di carbonio.

PROPOSTA

Proposta di direttiva del Consiglio, del 5 luglio 2005, in materia di tasse relative alle autovetture [COM(2005) 261 def. – Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].

SINTESI

La presente proposta di direttiva è volta a migliorare il funzionamento del mercato interno e a ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture. Mediante la ristrutturazione dei sistemi di tassazione delle autovetture applicati dagli Stati membri, la proposta di direttiva intende eliminare gli ostacoli fiscali alla libera circolazione delle autovetture da uno Stato membro all'altro.

Per quanto riguarda la tassazione delle autovetture, la Commissione propone misure quali:

Tasse di immatricolazione

Attualmente, le TI possono condurre a una doppia tassazione nei casi in cui i cittadini spostano la propria residenza a titolo permanente da uno Stato membro all'altro o quando un'autovettura di seconda mano è importata da un altro Stato membro. Dato che queste tasse possono pertanto ostacolare la libera circolazione dei cittadini nonché condurre alla frammentazione del mercato delle autovetture usate, viene proposta la loro abolizione.

L'abolizione delle TI nell'arco di un periodo di durata compresa tra cinque e dieci anni offrirà ai paesi che attualmente applicano TI elevate il tempo necessario per ristrutturare il loro sistema di tassazione e inoltre tutelerà in misura sufficiente i titolari di autovetture usate da un'immediata perdita di valore commerciale delle stesse.

Rimborso della tassa di immatricolazione

Lo scopo di istituire un sistema per il rimborso di parte delle TI versate per l'immatricolazione di un autovettura che sarà esportata o trasferita a titolo permanente in un altro Stato membro, è quello di evitare una doppia tassazione nel periodo che intercorre fino all'abolizione delle TI. Inoltre, sono fissate regole trasparenti per il calcolo residuale della TI, che sarà rimborsata nei casi di cui sopra.

Gettito minimo della tassazione in termini di emissioni di CO2

È introdotto un collegamento tra le emissioni di CO2 e la base imponibile delle TI e TAC basato sulle emissioni di CO2 per chilometro per ogni passeggero dell'autovettura.

Il gettito totale fornito dall'elemento delle tasse di circolazione e di immatricolazione annuale basato sul CO2 dovrebbe essere almeno:

Contesto

L'applicazione all'interno dell'UE di diversi regimi impositivi per le autovetture si traduce in ostacoli fiscali (quali la doppia imposizione) e intralcia il corretto funzionamento del mercato interno. L'obiettivo delle misure avanzate in questa proposta di direttiva è di rimuovere gli ostacoli fiscali per i trasferimenti transfrontalieri di autovetture. La nuova struttura ravvicina i regimi impositivi nazionali degli Stati membri ma non armonizza i livelli di tassazione negli Stati membri e non impone l'introduzione di nuove tasse.

L'impiego del sistema fiscale per promuovere autovetture più efficienti in termini di rendimento del carburante è uno dei tre pilastri della strategia per ridurre le emissioni di CO2 adottata dall'UE nel 1995. Gli altri due pilastri sono l'informazione dei consumatori, tramite etichette che indicano le emissioni di CO2 delle autovetture, e un impegno volontario da parte dei produttori di autovetture per la riduzione delle emissioni di CO2.

Riferimenti

Proposta

Gazzetta ufficiale

Procedura

COM(2005) 261

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Consultazione CNS/2005/0130

ATTI COLLEGATI

Direttiva 2009/55/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa alle esenzioni fiscali applicabili all'introduzione definitiva di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro [Gazzetta ufficiale L 145 del 10.6.2009].

Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo [Gazzetta ufficiale L 171 del 29.6.2007].Si veda la versione consolidata.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 7 febbraio 2007, - Risultati del riesame della strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri [COM(2007) 19 def. – Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].

La Commissione riscontra che, nonostante i progressi compiuti per il raggiungimento dell'obiettivo volontario di 140 g di CO2/km entro il 2008-09, l'obiettivo comunitario di 120 g di CO2/km non potrà essere raggiunto entro il 2012 senza adottare ulteriori misure. Al fine di raggiungere questo obiettivo, la Commissione propone riduzioni obbligatorie per le emissioni di CO2 di 130 g di CO2/km attraverso migliori tecnologie dei motori (adottate dai produttori di automobili) e un'ulteriore riduzione di 10 g di CO2/km tramite altri miglioramenti tecnologici (sistemi di monitoraggio della pressione pneumatica, sistemi di condizionamento dell'aria più efficienti, ecc.) e un maggiore uso di biocarburanti. Inoltre, la Commissione intende promuovere l'acquisto di autovetture più efficienti in termini di rendimento del carburante, in particolare migliorando l'etichettatura dei veicoli e introducendo una fiscalità che tenga conto delle emissioni di CO2.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 6 settembre 2002 - La tassazione delle autovetture nell'Unione Europea - Possibili interventi a livello nazionale e comunitario [COM(2002) 431 def. – Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].

Ultima modifica: 02.11.2010