fissa norme armonizzate per l’omologazione di automobili e veicoli commerciali leggeri, conosciuti collettivamente come veicoli a motore leggeri, riguardo alle emissioni;
riguarda i dispositivi di controllo dell’inquinamento 1 e il ricambio degli stessi, e fissa norme per la loro omologazione;
è stato più volte modificato, da ultimo con il regolamento (UE) 2018/858.
introduce metodi di prova più severi relativamente all’emissione di inquinanti; e
abroga la direttiva 2007/46/CE sull’omologazione UE dei veicoli a partire dal .
PUNTI CHIAVE
La normativa si applica ai veicoli commerciali leggeri inferiori alle 2,6 tonnellate.
I fabbricanti devono:
progettare, costruire e assemblare i componenti in modo che il veicolo sia conforme alla normativa;
dimostrare che tutti i nuovi veicoli e nuovi dispositivi di controllo dell’inquinamento siano conformi alla normativa e in grado di soddisfare i limiti di emissioni durante la normale vita di un veicolo in condizioni normali di utilizzazione su strada;
garantire che i dispositivi di controllo dell’inquinamento durino per 160 000 km;
garantire che le emissioni possano essere controllate dopo cinque anni o 100 000 km, a seconda del caso che si verifica per primo;
fornire agli acquirenti dati sulle emissioni di biossido di carbonio e sui consumi di carburante;
non utilizzare dispositivi di manipolazione che riducono l’efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni, se non in condizioni molto particolari, come per proteggere un motore contro danni o incidenti;
(fino al ) mettere a disposizione sui siti web un accesso illimitato e normalizzato alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli agli operatori indipendenti. Queste devono comprendere articoli come manuali d’uso e manuali tecnici. Per l’accesso possono richiedere un contributo ragionevole. Tali requisiti sono sostituiti da quelli previsti nel regolamento (UE) 2018/858 a partire dal .
Le autorità nazionali devono:
rilasciare l’omologazione 2 UE ai nuovi veicoli che rispettano la normativa;
non concedere l’omologazione ai veicoli che non soddisfano le norme di emissioni, entro i termini autorizzati relativi a ciascuna categoria di veicoli;
consentire la registrazione dei veicoli che rispettano il presente regolamento;
vietare la vendita o l’installazione dei dispositivi di controllo dell’inquinamento che non soddisfano le norme dell’UE;
garantire l’attuazione di sanzioni per i costruttori che falsificano le dichiarazioni o i risultati, non comunicano i dati o fanno uso di impianti di manipolazione.
La Commissione effettua una verifica regolare delle procedure, delle prove, dei requisiti e dei limiti di emissione stabiliti dalla normativa e li aggiorna regolarmente nella normativa attuativa.
Dispositivo di controllo dell’inquinamento: meccanismo o apparecchiatura che rimuove le sostanze inquinanti, dai gas di scarico dell’automobile per esempio, che altrimenti verrebbero rilasciati nell’atmosfera.
Omologazione: la procedura con la quale si certifica che un prodotto soddisfa un insieme minimo di requisiti normativi e tecnici.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del , pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 715/2007 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del , pag. 1).
Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del , che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del , pag. 1).
Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (Direttiva quadro) (GU L 263 del , pag. 1).