L’Unione europea (UE) ha introdotto misure volte a prevenire o a ridurre al minimo gli effetti negativi sull’ambiente e sulla salute derivanti dalla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive.
La direttiva 2006/21/CE introduce misure per una gestione sicura dei rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, trattamento e ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave.
Un operatore ha bisogno di un permesso per gestire una struttura di deposito dei rifiuti dell’industria estrattiva. La presente direttiva stabilisce le regole per il rilascio delle autorizzazioni agli operatori da parte delle autorità designate da ciascun paese dell’UE.
Le autorità devono adottare specifiche misure quando viene costruita o modificata una struttura di deposito dei rifiuti, per quanto riguarda:
Gli operatori delle strutture di categoria A (che comportano particolari rischi per la salute e l’ambiente) devono prevedere:
I criteri di classificazione delle strutture di categoria A sono ulteriormente definiti nella decisione 2009/337/CE.
Le autorità nazionali devono elaborare piani di emergenza esterni specificando le misure al di fuori del sito in caso di incidente.
Gli operatori devono fornire una garanzia finanziaria per garantire che gli obblighi della direttiva siano coperti prima dell’avvio delle operazioni. Devono inoltre garantire di aver a disposizione i fondi per il ripristino del sito, quando una struttura chiude.
La decisione 2009/335/CE definisce le linee guida tecniche per la costituzione delle garanzie finanziarie.
Gli operatori devono elaborare un piano di gestione dei rifiuti che impedisca o riduca la produzione di rifiuti e incoraggi il recupero e lo smaltimento sicuro dei rifiuti. Le autorità dovranno riesaminare tale piano ogni cinque anni.
Deve contenere:
Le autorità devono garantire che gli operatori abbiano adottato misure per evitare la contaminazione delle acque e del suolo, al fine di:
Per quanto riguarda l’uso del cianuro nell’estrazione di minerali, la direttiva introduce misure volte a limitarne la concentrazione nei bacini di decantazione degli sterili* e nelle acque di scarico.
Le autorità devono ispezionare le strutture di deposito dei rifiuti, a intervalli regolari, anche dopo la loro chiusura. Gli operatori sono tenuti a mantenere registri aggiornati e a metterli a disposizione delle autorità per la loro consultazione. Ogni tre anni, i paesi dell’UE devono inviare alla Commissione europea una relazione sull’attuazione della direttiva.
A decorrere dal .
Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE - Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione
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