Il Regolamento (CE) n. 139/2004 stabilisce le norme dell’Unione europea (Unione) in materia di controllo delle concentrazioni1 quando due o più imprese si uniscono mediante fusione o acquisizione o creano un’impresa comune che svolge stabilmente tutte le funzioni di un’entità economica autonoma.
Stabilisce un quadro giuridico per la valutazione dell’impatto di tali concentrazioni sulla concorrenza nel mercato interno, concentrandosi in particolare sulla prevenzione della creazione o del rafforzamento di posizioni dominanti o di altri cambiamenti strutturali che ostacolerebbero in modo significativo una concorrenza effettiva.
Il regolamento conferisce alla Commissione europea l’autorità di approvare (incondizionatamente o con modifiche) o vietare tali concentrazioni in base al loro impatto sulla concorrenza.
Introduce un sistema di “sportello unico” per l’esame di concentrazioni che altrimenti potrebbero richiedere la notifica a diverse autorità garanti della concorrenza nell’Unione.
Allo stesso tempo, questo sistema si basa sul principio di sussidiarietà, in base al quale una concentrazione viene esaminata dall’autorità giudiziaria più adatta a farlo.
PUNTI CHIAVE
Il presente regolamento si applica a ogni concentrazione di dimensione comunitaria2. Come regola generale, la parte o le parti che acquisiranno il controllo a seguito della concentrazione devono informare la Commissione europea prima della sua attuazione.
Procedure di rinvio prima della notifica
Il regolamento specifica che le imprese o le persone interessate possono informare la Commissione, mediante una richiesta motivata inviata prima della notifica, che l’operazione proposta, pur risultando in una concentrazione di dimensione comunitaria, incide sulla concorrenza nel mercato di uno Stato membro dell’Unione che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto e chiedere che l’operazione sia rinviata allo Stato membro interessato.
Se lo Stato membro in questione non è in disaccordo con la domanda di rinvio del caso entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, la Commissione dispone di 25 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda per indirizzare tutto o parte del caso alle autorità competenti di tale Stato membro in modo che quel paese possa applicare la propria legislazione nazionale sulla concorrenza.
La stessa procedura si applica alle operazioni che non hanno una dimensione comunitaria ma che possono essere esaminate in base alle leggi nazionali sulla concorrenza di tre o più Stati membri. Le parti di tali operazioni possono chiedere che la concentrazione venga esaminata dalla Commissione.
Procedimenti di controllo delle concentrazioni: la Commissione
Una volta ricevuta la notifica, la Commissione la esamina (Fase I) e stabilisce con una decisione se la concentrazione:
rientra nel campo di applicazione del regolamento;
è compatibile con il mercato comune;
solleva seri dubbi circa la sua compatibilità e richiede un esame approfondito della concentrazione (Fase II).
Tranne che in circostanze molto specifiche o se espressamente concordato con la Commissione sulla base delle condizioni stabilite nel regolamento sulle concentrazioni, una concentrazione di dimensione comunitaria non può essere realizzata prima della notifica o finché non sia stata dichiarata compatibile con il mercato comune. Se, tuttavia, una concentrazione è già stata realizzata e successivamente dichiarata incompatibile con il mercato comune, la Commissione può imporre alle imprese interessate di dissolvere la concentrazione o di ripristinare la situazione precedente alla realizzazione della concentrazione.
La Commissione può anche allegare a una decisione di compatibilità (emessa al termine di un’indagine di fase I o di fase II) condizioni e obblighi volti a garantire che le imprese interessate rispettino gli impegni assunti nei confronti della Commissione, al fine di rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune.
Per assicurare il rispetto del presente regolamento, la Commissione ha il potere di infliggere:
ammende non superiori all’1 % del fatturato totale di un’impresa quando questa fornisca indicazioni inesatte, fuorvianti, incomplete o oltre il termine prescritto.
ammende fino al 10 % del fatturato totale quando, intenzionalmente o per negligenza, un’impresa ometta di notificare una concentrazione prima della sua realizzazione, realizzi una concentrazione violando le norme del presente regolamento o contravvenendo ad una decisione della Commissione; o
penalità di mora non superiori al 5 % del fatturato medio giornaliero aggregato dell’impresa per giorno lavorativo di ritardo, calcolato a decorrere dalla data fissata dalla Commissione in ogni decisione che richieda informazioni, ordini ispezioni o altro.
La Commissione deve consultare un comitato consultivo composto da rappresentanti delle autorità degli Stati membri prima di adottare qualsiasi decisione di Fase II relativa alla compatibilità o all’incompatibilità o qualsiasi decisione sull’imposizione di ammende o penalità di mora. La Corte di giustizia dell’Unione europea può annullare, ridurre o maggiorare l’ammenda o la penalità di mora inflitta.
Procedure di rinvio successive alla notifica
Entro un termine di 15 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento di una copia della notifica, uno Stato membro può, di sua iniziativa o su richiesta della Commissione, comunicare che una concentrazione incide in misura significativa sulla concorrenza effettiva del proprio mercato interno. Nel caso in cui la Commissione ritenga che tale mercato di prodotti o servizi presenti tutte le caratteristiche di un mercato distinto, può decidere di rinviare l’intero caso o parte di esso alle autorità competenti dello Stato membro. Qualora la Commissione ritenga che tale mercato distinto costituisca una parte sostanziale del mercato comune, essa rinvierà la totalità o una parte del caso relativo al mercato distinto.
La Commissione dispone di 25 giorni lavorativi (in un’indagine di fase I) o di 65 giorni lavorativi (in un’indagine di fase II) dalla notifica della concentrazione per decidere se trattare il caso stesso ai sensi del presente regolamento o se rinviare l’intero caso o parte di esso alle autorità competenti dello Stato membro. Se la Commissione non adotta una decisione, il caso si considera rinviato allo Stato membro interessato.
Gli Stati membri possono anche chiedere alla Commissione di indagare su una concentrazione priva di dimensione comunitaria quando questa incide sugli scambi tra Stati membri e minaccia di incidere in modo significativo sulla concorrenza nel territorio dello Stato o degli Stati membri che presentano la richiesta. La Commissione a sua volta deve informare le autorità competenti degli Stati membri e le imprese interessate, stabilendo un termine di 15 giorni lavorativi affinché qualsiasi altro Stato membro possa aderire alla domanda iniziale. Se, entro 10 giorni lavorativi dalla scadenza del termine per aderire alla richiesta iniziale, la Commissione non ha adottato una decisione di rinvio o di non rinvio, si ritiene che abbia adottato una decisione conforme alla richiesta.
Pacchetto di semplificazione delle fusioni
Poiché l’esperienza ha dimostrato che alcune categorie di concentrazioni non sono generalmente suscettibili di sollevare problemi di concorrenza, nel corso degli anni la Commissione ha cercato di concentrare la propria attenzione sui casi più complessi e di ridurre l’onere amministrativo associato a quelli che non destano preoccupazione.
L’ultima iniziativa della Commissione per semplificare il processo è avvenuta nel 2023, quando ha adottato un pacchetto comprendente il regolamento (UE) 2023/914 (un atto di esecuzione), una comunicazione sulla procedura semplificata per determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 e una comunicazione sulla presentazione di documenti. La comunicazione della Commissione stabilisce le condizioni in base alle quali esaminerà determinate concentrazioni e fornisce indicazioni sulla procedura semplificata di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2023/914.
Le modifiche, che entreranno in vigore il , mirano a ridurre la burocrazia legata alla notifica delle fusioni sia per le parti notificanti che per la Commissione. Esse chiariscono quali casi possono essere trattati con la procedura semplificata, riducono la quantità di informazioni richieste per le notifiche delle operazioni in tutti i casi e introducono le notifiche elettroniche per impostazione predefinita.
Concentrazione. Si è in presenza di una concentrazione quando un cambiamento del controllo destinato a perdurare è determinato dalla fusione di due o più società o parti di società precedentemente indipendenti, oppure dall’acquisizione da parte di una o più persone (che già controllano almeno una società) o da parte di una o più società del controllo diretto o indiretto di una o più altre società. Le operazioni multiple di concentrazione, reciprocamente subordinate o strettamente legate, sono considerate una concentrazione unica.
Concentrazione di dimensione comunitaria. Una concentrazione ha una “dimensione comunitaria” quando il fatturato totale realizzato di tutte le società interessate è superiore a 5 miliardi di euro e il fatturato aggregato nell’Unione di almeno due delle società interessate è superiore a 250 milioni di euro, a meno che ciascuna delle società interessate non realizzi più di due terzi del proprio fatturato aggregato nell’Unione all’interno di uno Stato membro. Anche se le soglie sopra riportate non sono raggiunte, si tratta di una concentrazione di dimensione comunitaria nel caso in cui:
il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall’insieme delle imprese interessate è superiore a 2,5 miliardi di euro;
in ciascuno di almeno tre Stati membri il fatturato totale realizzato da tutte le imprese interessate è superiore a 100 milioni di euro;
in ciascuno di almeno tre Stati membri il fatturato totale realizzato singolarmente da almeno due delle imprese interessate è superiore a 25 milioni di euro;
il fatturato totale realizzato singolarmente nell’Unione da almeno due delle imprese interessate è superiore a 100 milioni di EUR, a meno che ciascuna delle imprese di cui sopra realizzi più di due terzi del proprio fatturato totale nell’UE all’interno di un unico Stato membro.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del , relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (Regolamento comunitario sulle concentrazioni) (GU L 24 del , pag. 1).
DOCUMENTI CORRELATI
Comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU C 160 del , pag. 1).
Comunicazione della Commissione — Comunicazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’articolo 20 e dell’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/914 della Commissione, che attua il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese e abroga il regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione (GU C 160 del , pag. 11).
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/914 della Commissione, del , recante esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese e che abroga il regolamento (CE) n. 802/2004 (GU L 119 del , pag. 22).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2023/914 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.