Controllo delle concentrazioni tra imprese

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 139/2004 — Controllo delle concentrazioni tra imprese (Regolamento sulle concentrazioni)

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Il presente regolamento si applica a ogni concentrazione di dimensione comunitaria2. Come regola generale, la parte o le parti che acquisiranno il controllo a seguito della concentrazione devono informare la Commissione europea prima della sua attuazione.

Procedure di rinvio prima della notifica

Procedimenti di controllo delle concentrazioni: la Commissione

Una volta ricevuta la notifica, la Commissione la esamina (Fase I) e stabilisce con una decisione se la concentrazione:

Tranne che in circostanze molto specifiche o se espressamente concordato con la Commissione sulla base delle condizioni stabilite nel regolamento sulle concentrazioni, una concentrazione di dimensione comunitaria non può essere realizzata prima della notifica o finché non sia stata dichiarata compatibile con il mercato comune. Se, tuttavia, una concentrazione è già stata realizzata e successivamente dichiarata incompatibile con il mercato comune, la Commissione può imporre alle imprese interessate di dissolvere la concentrazione o di ripristinare la situazione precedente alla realizzazione della concentrazione.

La Commissione può anche allegare a una decisione di compatibilità (emessa al termine di un’indagine di fase I o di fase II) condizioni e obblighi volti a garantire che le imprese interessate rispettino gli impegni assunti nei confronti della Commissione, al fine di rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune.

Per assicurare il rispetto del presente regolamento, la Commissione ha il potere di infliggere:

La Commissione deve consultare un comitato consultivo composto da rappresentanti delle autorità degli Stati membri prima di adottare qualsiasi decisione di Fase II relativa alla compatibilità o all’incompatibilità o qualsiasi decisione sull’imposizione di ammende o penalità di mora. La Corte di giustizia dell’Unione europea può annullare, ridurre o maggiorare l’ammenda o la penalità di mora inflitta.

Procedure di rinvio successive alla notifica

Pacchetto di semplificazione delle fusioni

Poiché l’esperienza ha dimostrato che alcune categorie di concentrazioni non sono generalmente suscettibili di sollevare problemi di concorrenza, nel corso degli anni la Commissione ha cercato di concentrare la propria attenzione sui casi più complessi e di ridurre l’onere amministrativo associato a quelli che non destano preoccupazione.

L’ultima iniziativa della Commissione per semplificare il processo è avvenuta nel 2023, quando ha adottato un pacchetto comprendente il regolamento (UE) 2023/914 (un atto di esecuzione), una comunicazione sulla procedura semplificata per determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 e una comunicazione sulla presentazione di documenti. La comunicazione della Commissione stabilisce le condizioni in base alle quali esaminerà determinate concentrazioni e fornisce indicazioni sulla procedura semplificata di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2023/914.

Le modifiche, che entreranno in vigore il , mirano a ridurre la burocrazia legata alla notifica delle fusioni sia per le parti notificanti che per la Commissione. Esse chiariscono quali casi possono essere trattati con la procedura semplificata, riducono la quantità di informazioni richieste per le notifiche delle operazioni in tutti i casi e introducono le notifiche elettroniche per impostazione predefinita.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento (CE) n. 139/2004 è in vigore dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Concentrazione. Si è in presenza di una concentrazione quando un cambiamento del controllo destinato a perdurare è determinato dalla fusione di due o più società o parti di società precedentemente indipendenti, oppure dall’acquisizione da parte di una o più persone (che già controllano almeno una società) o da parte di una o più società del controllo diretto o indiretto di una o più altre società. Le operazioni multiple di concentrazione, reciprocamente subordinate o strettamente legate, sono considerate una concentrazione unica.
  2. Concentrazione di dimensione comunitaria. Una concentrazione ha una “dimensione comunitaria” quando il fatturato totale realizzato di tutte le società interessate è superiore a 5 miliardi di euro e il fatturato aggregato nell’Unione di almeno due delle società interessate è superiore a 250 milioni di euro, a meno che ciascuna delle società interessate non realizzi più di due terzi del proprio fatturato aggregato nell’Unione all’interno di uno Stato membro. Anche se le soglie sopra riportate non sono raggiunte, si tratta di una concentrazione di dimensione comunitaria nel caso in cui:
    • il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall’insieme delle imprese interessate è superiore a 2,5 miliardi di euro;
    • in ciascuno di almeno tre Stati membri il fatturato totale realizzato da tutte le imprese interessate è superiore a 100 milioni di euro;
    • in ciascuno di almeno tre Stati membri il fatturato totale realizzato singolarmente da almeno due delle imprese interessate è superiore a 25 milioni di euro;
    • il fatturato totale realizzato singolarmente nell’Unione da almeno due delle imprese interessate è superiore a 100 milioni di EUR, a meno che ciascuna delle imprese di cui sopra realizzi più di due terzi del proprio fatturato totale nell’UE all’interno di un unico Stato membro.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del , relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (Regolamento comunitario sulle concentrazioni) (GU L 24 del , pag. 1).

ultimo aggiornamento: