Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione

SINTESI DI:

Direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

PUNTI CHIAVE

La direttiva armonizza i diritti fondamentali concessi agli autori e ai detentori di diritti connessi (il diritto di riproduzione, il diritto alla comunicazione al pubblico e il diritto di distribuzione) e, in misura minore, le eccezioni e limitazioni di tali diritti. Armonizza inoltre la protezione delle misure tecnologiche e delle informazioni, sanzioni e mezzi di ricorso relativi al regime dei diritti.

Diritto di riproduzione

Gli Stati membri dell’Unione devono riconoscere ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

Diritto di comunicazione al pubblico

Gli Stati membri devono riconoscere agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

Gli Stati membri dell’Unione devono inoltre riconoscere il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico a:

Diritto di distribuzione

Eccezioni e limitazioni

La direttiva stabilisce un elenco esaustivo di eccezioni e limitazioni ai diritti, al fine di semplificare l’utilizzo di contenuti protetti in circostanze specifiche.

Vi è un’eccezione obbligatoria al diritto di riproduzione per determinati atti di riproduzione temporanea che sono parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico (copie temporanee) e il cui scopo è consentire un utilizzo legittimo o la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario di un’opera o di altri materiali.

Protezione giuridica

Tutela delle informazioni sul regime dei diritti

Gli Stati membri devono prevedere protezione giuridica contro chiunque compia consapevolmente senza averne diritto i seguenti atti:

Sanzioni e mezzi di ricorso

Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni e mezzi di ricorso contro le violazioni dei diritti armonizzati nella presente direttiva. Devono garantire che i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d’autore o diritti connessi.

Modifiche alla direttiva 2001/29/CE

La direttiva 2001/29/CE è stata modificata due volte da:

DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DIRETTIVA?

La direttiva 2001/29/CE è entrata in vigore a partire dal e doveva diventare legge negli Stati membri entro il .

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Fissazione: un’opera deve essere incorporata in una copia che ne consenta la visione o la copia da parte di altri (ossia tramite un mezzo materiale quale una registrazione).
  2. Reprografia: la scienza e la pratica di copiare e riprodurre documenti e materiale grafico.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167 del , pag. 10).

Le successive modifiche alla direttiva 2001/29/CE sono state integrate al testo originario. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

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