La direttiva mira ad adattare la normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi agli sviluppi tecnologici e in particolare alla società dell’informazione, fornendo al tempo stesso un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale.
Si tratta di una delle numerose direttive e dei numerosi regolamenti, tra i quali la direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (si veda la sintesi), la direttiva 2012/28/UE sulle opere orfane (si veda la sintesi), e la direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi (si veda la sintesi), che insieme costituiscono la legislazione sul diritto d’autore dell’Unione europea (Unione).
PUNTI CHIAVE
La direttiva armonizza i diritti fondamentali concessi agli autori e ai detentori di diritti connessi (il diritto di riproduzione, il diritto alla comunicazione al pubblico e il diritto di distribuzione) e, in misura minore, le eccezioni e limitazioni di tali diritti. Armonizza inoltre la protezione delle misure tecnologiche e delle informazioni, sanzioni e mezzi di ricorso relativi al regime dei diritti.
Diritto di riproduzione
Gli Stati membri dell’Unione devono riconoscere ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:
agli autori, per quanto riguarda gli originali e le copie delle loro opere;
artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni1 delle loro prestazioni artistiche;
produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;
produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole;
agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere (senza filo), comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.
Diritto di comunicazione al pubblico
Gli Stati membri devono riconoscere agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
Gli Stati membri dell’Unione devono inoltre riconoscere il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico a:
artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;
produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole;
organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, indipendentemente dal metodo di trasmissione.
Diritto di distribuzione
Gli Stati membri devono riconoscere agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi distribuzione al pubblico delle loro opere e copie delle loro opere.
Tale diritto di distribuzione si esaurisce all’interno dell’Unione laddove la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nell’Unione di un’opera sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso.
Eccezioni e limitazioni
La direttiva stabilisce un elenco esaustivo di eccezioni e limitazioni ai diritti, al fine di semplificare l’utilizzo di contenuti protetti in circostanze specifiche.
Vi è un’eccezione obbligatoria al diritto di riproduzione per determinati atti di riproduzione temporanea che sono parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico (copie temporanee) e il cui scopo è consentire un utilizzo legittimo o la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario di un’opera o di altri materiali.
Tutte le altre eccezioni e limitazioni relative ai diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico sono facoltative (gli Stati membri possono decidere di applicarle oppure no) e riguardano in particolare il «pubblico» dominio. Per tre di tali eccezioni (reprografia2, uso privato e trasmissioni realizzate da istituzioni sociali) i titolari dei diritti devono ricevere un’equa compensazione.
Ove gli Stati membri prevedano eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione, essi possono prevedere eccezioni simili per il diritto di distribuzione.
Protezione giuridica
Gli Stati membri devono prevedere protezione giuridica contro l’elusione di efficaci misure tecnologiche riguardanti le opere o altri materiali.
Tale protezione giuridica riguarda inoltre la fabbricazione, l’importazione, la distribuzione, la vendita di dispositivi o la fornitura di servizi che contribuirebbero all’elusione di misure tecnologiche.
Tutela delle informazioni sul regime dei diritti
Gli Stati membri devono prevedere protezione giuridica contro chiunque compia consapevolmente senza averne diritto i seguenti atti:
rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti;
distribuire, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse le informazioni elettroniche sul regime dei diritti.
Sanzioni e mezzi di ricorso
Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni e mezzi di ricorso contro le violazioni dei diritti armonizzati nella presente direttiva. Devono garantire che i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d’autore o diritti connessi.
Modifiche alla direttiva 2001/29/CE
La direttiva 2001/29/CE è stata modificata due volte da:
direttiva (UE) 2017/1564, relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d’autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (si veda la sintesi) e che attua il trattato di Marrakech nell’UE (si veda la sintesi). La direttiva introduce un’eccezione obbligatoria per i diritti armonizzati dal diritto dell’Unione e che sono pertinenti per gli utilizzi e le opere contemplati dal trattato di Marrakech. Tali diritti includono, in particolare, i diritti di riproduzione, comunicazione al pubblico, messa a disposizione al pubblico, distribuzione e prestito. L’emendamento chiarisce che l’articolo 5, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2001/29/CE che consente agli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni a vantaggio delle persone con disabilità si applica ai casi non previsti dalla direttiva 2017/1564.
direttiva (UE) 2019/790sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (si veda la sintesi). L’articolo 24 chiarisce che gli Stati membri possono avvalersi delle eccezioni e limitazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), e all’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/29/CE, che riguardano gli atti di riproduzione effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o da archivi, e, rispettivamente, l’utilizzo ha esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste dalla direttiva 2019/790/CE.
DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DIRETTIVA?
La direttiva 2001/29/CE è entrata in vigore a partire dal e doveva diventare legge negli Stati membri entro il .
Fissazione: un’opera deve essere incorporata in una copia che ne consenta la visione o la copia da parte di altri (ossia tramite un mezzo materiale quale una registrazione).
Reprografia: la scienza e la pratica di copiare e riprodurre documenti e materiale grafico.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167 del , pag. 10).
Le successive modifiche alla direttiva 2001/29/CE sono state integrate al testo originario. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Direttiva (UE) 2019/789 che stabilisce norme relative all’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici (GU L 130 del , pag. 82).
Direttiva 2019/790/UE sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (GU L 130 del , pag. 92).
Regolamento 2017/1128/UE relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno (GU L 168 del , pag. 1) («Regolamento sulla portabilità»).
Regolamento 2017/1563/UE relativo alla scambio transfrontaliero tra l’Unione e i paesi terzi di copie in formato accessibile di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d’autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (GU L 242 del , pag. 1) (Regolamento che attua il Trattato di Marrakech nell’UE).
Direttiva 2017/1564/UE relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d’autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (GU L 242 del , pag. 6) (Direttiva che attua il Trattato di Mrrakech nell’UE).
Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno (GU L 84 del , pag. 72) («Direttiva CRM»).
Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (GU L 299 del , pag. 5) («Direttiva sulle opere orfane»).
Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (Versione codificata) (GU L 111 del , pag. 16) («Direttiva sul software»).
Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (versione codificata) (GU L 376 del , pag. 28) («Direttiva sul noleggio e il prestito»).
Direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (versione codificata) (GU L 372 del , pag. 12) («Direttiva sulla durata»).
Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del , pag. 45) («Direttiva DPI»). Testo ripubblicato nella rettifica (GU L 195, , pag. 16).
Direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale (GU L 272 del , pag. 32) («Direttiva sul diritto sulle rivendite»).
Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del , pag. 20) («Direttiva sulle banche di dati»).
Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del , per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248 del , pag. 15-21) («Direttiva sulla diffusione via satellite e via cavo»).