Mira a presentare un diritto sulle successive vendite di opere d’arte1 obbligatorio a beneficio degli autori di opere d’arte in tutta l’UE.
A condizione che le opere d’arte siano realizzate dall’artista o siano copie realizzate in numero limitato che sono considerate opere d’arte originali secondo l’uso professionale (produzioni limitate o opere firmate, ad esempio), il diritto sulle successive vendite si applica a opere come:
Il diritto sulle successive vendite di opere d’arte non si applica ai manoscritti originali di scrittori o compositori.
La durata di protezione è stabilita dalla direttiva 2006/116/CE che armonizza la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi e vige per un periodo di 70 anni dopo la morte dell’autore.
Per un periodo di tre anni dopo la vendita, le persone legittimate a ricevere compensi hanno il diritto di richiedere a qualsiasi professionista del mercato dell’arte tutte le informazioni necessarie ad assicurare il pagamento dei compensi derivanti dal diritto sulle successive vendite di opere d’arte.
Nel 2011, la Commissione europea ha adottato una relazione relativa all’attuazione della direttiva. Questa si proponeva di istituire un dialogo delle parti interessate (comprese le organizzazioni per la gestione dei diritti, gli autori e i professionisti del mercato dell’arte come commercianti d’arte, gallerie, banditori d’asta) con l’incarico di suggerire come migliorare il sistema di riscossione e distribuzione del diritto sulle successive vendite di opere d’arte nell’UE. Nel 2014, i rappresentanti di queste organizzazioni hanno sottoscritto i «Princìpi fondamentali e le raccomandazioni sulla gestione del diritto sulle successive vendite di opere d’arte».
Sebbene la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche conferisca all’autore di un’opera d’arte il diritto sulle successive vendite di opere d’arte, questo non è vincolante, il che significa che alcuni paesi dell’UE non lo applicano. Di conseguenza, vi sono ostacoli al mercato interno e distorsioni della concorrenza al suo interno, nonché una mancanza di protezione per gli autori di opere artistiche originali.
Direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale (GU L 272 del , pag. 32).
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