Questa convenzione intergovernativa, nota anche come convenzione di arbitrato, introduce una procedura per l’eliminazione della doppia imposizione in situazioni particolari. Ad esempio, nel caso di filiali di società multinazionali (imprese associate) con sede in diversi Stati membri, tassate da più di uno Stato membro in conseguenza della rettifica degli utili in un altro Stato membro.
Quando si verifica un caso di doppia imposizione, l’impresa interessata lo sottopone alla propria autorità competente che, se non è in grado di apportarvi una soluzione soddisfacente, cercherà di eliminare la doppia imposizione di comune accordo con l’autorità competente dell’altro Stato.
Se le autorità nei due Stati membri non giungono a un accordo, esse sottopongono il caso a una commissione consultiva che suggerirà il modo per risolvere la controversia.
Le autorità competenti possono prendere una decisione che non sia conforme al parere della Commissione, ma se non riescono ad accordarsi, sono obbligate a conformarvisi. La Commissione è costituita da un presidente, due rappresentanti di ciascuna autorità competente e un numero pari di personalità indipendenti.
La convenzione è stata firmata il ed è entrata in vigore il e fino al (per un periodo di 5 anni). Il , il Consiglio ha adottato un protocollo che modifica la convenzione al fine di prorogarla per altri periodi di cinque anni.
Per l’effettiva attuazione della convenzione è stato redatto un codice di condotta dal Forum congiunto dell’UE sui prezzi di trasferimento, adottato nel 2006. Tale forum, istituito nel 2002, fornisce assistenza e consulenza alla Commissione europea sulle questioni legate ai prezzi di trasferimento1. Nel 2009 è stato adottato un codice di condotta rivisto. Il codice di condotta chiarisce aspetti quali:
Progressivamente, con i nuovi Stati che entrano a far parte dell’UE, la convenzione è stata estesa a tali Stati per mezzo dei seguenti strumenti giuridici:
In ottobre 2017, il Consiglio ha adottato la Direttiva (UE) 2017/1852 sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale basati sulla convenzione sull’arbitrato. L’ambito di applicazione della direttiva è più ampio e si estende a tutti i contribuenti che sono soggetti a imposte sul reddito e sul capitale contemplate dagli accordi o convenzioni fiscali bilaterali e dalla convenzione sull’arbitrato. Nel tempo, il ricorso alla convenzione sull’arbitrato potrà diminuire grazie ai vantaggi della direttiva che prevede l’eliminazione della doppia imposizione.
È in vigore dal .
Per ulteriori informazioni, consultare:
Convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica nei trasferimenti degli utili di imprese associate (GU L 225, del , pagg. 10-24)
Le successive modifiche alla convenzione sono state incorporate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
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