Diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale
La direttiva armonizza la situazione giuridica concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi, al fine di fornire un livello più ampio di protezione per la proprietà artistica e letteraria. Essa richiede ai paesi dell’UE di dotarsi di leggi che disciplinino il diritto di autorizzare o proibire il noleggio ed il prestito degli originali e delle copie di opere protette dal diritto d’autore. Essa determina chi detiene tali diritti e stabilisce alcune modalità per il loro esercizio.
ATTO
Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (versione codificata).
SINTESI
I paesi dell’UE devono introdurre leggi che concedano il diritto di autorizzare o proibire il noleggio ed il prestito degli originali e delle copie di opere protette dal diritto d’autore.
Titolari dei diritti
I titolari dei diritti di noleggio e di prestito sono gli autori, compresi i registi di pellicole cinematografiche, gli interpreti, i produttori di fonogrammi o produttori di pellicole. Il trasferimento di questi diritti degli interpreti di pellicole cinematografiche è disciplinato da norme speciali.
Cancellazione o trasferimento del diritto
Nel caso in cui un autore o un interprete abbia trasferito o assegnato il proprio diritto di noleggio su un fonogramma o un originale o una copia di una pellicola cinematografica, lo/la stesso/a conserva il diritto di ottenere il pagamento di una somma equa per il suo noleggio. Tale diritto non è derogabile. Tuttavia, la sua gestione può essere affidata a società di gestione collettiva che rappresentano gli autori o gli interpreti.
Deroga al diritto di prestito
I paesi dell’UE possono derogare al diritto esclusivo di prestito, a condizione che almeno gli autori ricevano una remunerazione per tale prestito. I paesi dell’UE sono liberi di determinare tale pagamento tenendo in considerazione i loro obiettivi di promozione culturale.
Diritti connessi ai diritti d’autore
Per quanto attiene ai diritti connessi ai diritti d’autore, i paesi dell’UE devono garantire la concessione di diritti di fissazione agli interpreti e agli organismi di radiodiffusione. I paesi dell’UE devono garantire che gli interpreti abbiano il diritto esclusivo di trasmissione e comunicazione al pubblico previsto per le esibizioni dal vivo. La trasmissione o comunicazione al pubblico di un fonogramma pubblicato per scopi commerciali conferisce ad interpreti e produttori il diritto a ricevere una remunerazione. Gli organismi di radiodiffusione hanno il diritto esclusivo di autorizzare o proibire la ritrasmissione via etere delle loro emissioni, nonché la comunicazione al pubblico delle loro emissioni qualora essa abbia luogo in aree pubbliche e dietro pagamento di un diritto d’ingresso.
I paesi dell’UE devono garantire che gli interpreti, i produttori di fonogrammi, i produttori delle prime fissazioni di pellicole cinematografiche e gli organismi di radiodiffusione abbiano il diritto esclusivo di rendere accessibili al pubblico, mediante vendita o altro mezzo, le fissazioni delle loro esibizioni, dei loro fonogrammi, degli originali e delle copie delle loro pellicole cinematografiche e le fissazioni delle loro emissioni. Tale diritto di distribuzione si esaurisce nell’Unione al momento della prima vendita di tali oggetti ad opera del titolare del diritto o con il suo consenso.
I paesi dell’UE hanno la facoltà di prevedere limiti ai diritti connessi per quanto concerne l’utilizzo privato, l’utilizzo di brevi estratti o determinati altri utilizzi.
La tutela dei diritti connessi al diritto d’autore a norma della presente direttiva non pregiudica in alcun modo la protezione del diritto d’autore.
RIFERIMENTI
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Direttiva 2006/115/CE |
16.1.2007 |
1.7.1994 per le disposizioni di cui alla 92/100/CEE (abrogata) 30.6.1995 per le disposizioni di cui alla direttiva 93/98/CEE (abrogata) 21.12.2002 per le disposizioni di cui alla direttiva 2001/29/CE (abrogata) |
GU L 376 del 27.12.2006 |
ATTI COLLEGATI
Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno [Gazzetta ufficiale L 84 del 20.3.2014].
La presente direttiva si propone di consentire ai fornitori di servizi online di ottenere licenze relative a servizi transfrontalieri di musica online da parte di organismi di gestione collettiva operanti nell’Unione. Essa accrescerà inoltre la trasparenza e l’efficienza del funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore.
Ultima modifica: 16.06.2014