Tutela giuridica: banche di dati

SINTESI DI:

Direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Mira a offrire tutela giuridica per le banche di dati1 questo ha due aspetti:

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

La direttiva:

Non influisce sulle norme giuridiche che riguardano in particolare brevetti, marchi, disegni e modelli o concorrenza sleale.

Diritto d’autore

Dirittisui generis

DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore il e doveva essere recepita dalle legislazioni nazionali dei paesi dell’UE entro il .

CONTESTO

Ci sono state due valutazioni della direttiva, una nel 2005 e una nel 2018.

Per ulteriori informazioni fare riferimento a:

TERMINI CHIAVE

  1. Banca di dati: una raccolta di lavori, dati e altri materiali indipendenti organizzati in maniera sistematica o metodica e accessibili individualmente da mezzi elettronici o di altro tipo.
  2. Diritto sui generis: un diritto di proprietà, simile ma con alcune differenze rispetto al diritto d’autore. Esiste per riconoscere l’investimento sostanziale che viene fatto nell’ottenere, verificare o presentare i contenuti di una banca di dati, anche quando questo non coinvolge l’aspetto creativo che si riflette nel diritto d’autore.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del , pag. 20).

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