La direttiva mira a fornire un sistema chiaro e armonizzato in tutta l’Unione europea (UE) per la tutela giuridica delle topografie1 (disegni di progettazione) di prodotti a semiconduttori2.
La finalità di questa particolare forma di diritto di proprietà intellettuale è quella di impedire che progetti originali di microchip o circuiti integrati vengano copiati e successivamente commercializzati, così come sono o all’interno di qualsiasi prodotto nel quale sono inseriti.
PUNTI CHIAVE
Condizioni per la concessione della tutela delle topografie dei prodotti a semiconduttori
Gli Stati membri:
adottano disposizioni legislative per tutelare le topografie dei semiconduttori se i loro progetti soddisfano due condizioni:
sono il risultato dello sforzo intellettuale del loro creatore,
non sono comunemente conosciute nell’industria dei semiconduttori. Se la topografia di un prodotto a semiconduttori è costituita da elementi comunemente conosciuti nell’industria dei semiconduttori, essa è tutelata solo nella misura in cui la combinazione di questi elementi, nell’insieme, soddisfi le suddette condizioni;
concedono il diritto alla tutela alla persona che crea la topografia, se tale persona è un cittadino di uno Stato membro o vi risiede abitualmente. Tuttavia, possono specificare a chi viene concesso il diritto nel caso in cui una topografia sia creata in virtù di un contratto di lavoro o di un contratto diverso da un contratto di lavoro;
possono, in determinate condizioni, concedere la tutela alle persone fisiche, alle società o altre persone giuridiche che per prime hanno sfruttato commercialmente una topografia:
non ancora utilizzata commercialmente,
che ha avuto l’autorizzazione esclusiva di sfruttare commercialmente la topografia nell’UE dalla persona titolare del diritto di disporne;
possono avviare negoziati con i paesi terzi allo scopo di estendere il diritto di tutela alle persone che non ne beneficiano ai sensi della presente direttiva. In tal caso, ne informano la Commissione europea;
possono rifiutare o cessare la tutela della topografia e del prodotto a semiconduttori se la domanda di registrazione nella debita forma non viene presentata presso un pubblico ufficio entro due anni dal primo sfruttamento commerciale;
possono richiedere che i materiali identificativi o esemplificativi della topografia vengano depositati presso un pubblico ufficio. Tuttavia, tale materiale non deve essere messo a disposizione del pubblico se rappresenta un segreto commerciale.
Diritti esclusivi
I diritti concessi sono diritti esclusivi. Essi comprendono:
il diritto di autorizzare o vietare la riproduzione di una topografia tutelata; e
il diritto di autorizzare o vietare lo sfruttamento commerciale o l’importazione per tale scopo della topografia o di un prodotto a semiconduttori fabbricato sfruttando la topografia.
Il diritto esclusivo ad autorizzare o vietare la riproduzione non è applicabile ad una riproduzione:
in ambito privato, a fini non commerciali,
effettuata allo scopo di analizzare, valutare o insegnare i concetti, i processi, i sistemi o le tecniche incorporate nella topografia o la topografia stessa.
La tutela concessa alle topografie dei prodotti a semiconduttori non si estende ai concetti, processi, sistemi, tecniche o informazioni codificate incorporati nella topografia e diversi dalla topografia stessa.
Registrazione
Qualora la registrazione della topografia sia una condizione per ottenere i diritti esclusivi, quei diritti avranno effetto a partire da:
la data in cui è stata presentata nella debita forma la domanda di registrazione; o
la data in cui la topografia è stata sfruttata commercialmente per la prima volta ovunque nel mondo, a seconda di quella che si verifica per prima.
Qualora la registrazionenon sia una condizione per ottenere i diritti esclusivi, i diritti avranno effetto quando la topografia viene sfruttata commercialmente per la prima volta ovunque nel mondo o quando viene fissata o codificata per la prima volta.
Estinzione dei diritti
I diritti esclusivi si estinguono dieci anni dopo la fine dell’anno civile in cui la topografia è stata per la prima volta sfruttata commercialmente. Qualora la registrazione sia una condizione, il periodo di dieci anni viene calcolato:
dalla fine dell’anno civile in cui è stata presentata la registrazione; o
dalla fine dell’anno civile in cui la topografia è stata sfruttata commercialmente per la prima volta, a seconda di quella che si verifica per prima.
Estensione della tutela legale ai paesi terzi
La tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori è stata estesa a individui, società e altre persone giuridiche da:
Applicazione dei diritti di proprietà intellettuale
Il regolamento (UE) n. 608/2013 sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 1383/2003, ha esteso l’elenco dei diritti tutelati per includere anche le topografie di prodotti a semiconduttori dal .
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
La direttiva è entrata in vigore il e doveva essere recepita dalle legislazioni nazionali dei paesi dell’UE entro il .
Topografia: nel caso di un prodotto a semiconduttore (si veda il termine chiave di seguito), una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati:
Prodotti a semiconduttori: circuiti integrati, noti anche come microchip (o chip), sono la forma finale o intermedia di qualsiasi prodotto: I chip sono inseriti in molti beni di consumo quali elettrodomestici come lavatrici o televisori, e in automobili, telefoni cellulari, computer, apparecchiature medicali e macchinari.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva 87/54/CEE del Consiglio, del , sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori (GU L 24 del , pag. 36).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (GU L 181 , pag. 15).
Decisione 96/644/CE del Consiglio, dell’, concernente l’estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone dell’Isola di Man (GU L 293 del , pag. 18).
Decisione 94/824/CE del Consiglio, del , relativa all’estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone dei membri dell’Organizzazione mondiale del commercio (GU L 349 del , pag. 201).
Decisione 94/700/CE del Consiglio, del , riguardante l’estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone del Canada (GU L 284 dell’, pag. 61).
Decisione 93/16/CEE del Consiglio, del , sull’estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone degli Stati Uniti d’America e di taluni territori (GU L 11 del , pag. 20).
Le modifiche successive alla decisione 93/16/CEE sono state incorporate nel testo originario. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.