Accordi in materia di aviazione tra Unione europea e Stati Uniti

SINTESI DI:

Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati Uniti

Decisione 2007/339/CE concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo sui trasporti aerei tra l’Unione europea e gli Stati Uniti

Decisione (UE) 2020/1110 sulla conclusione dell’accordo sui trasporti aerei tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America

QUALI SONO GLI OBIETTIVI DELL’ACCORDO E DELLE DECISIONI?

PUNTI CHIAVE

Accesso al mercato: diritti di traffico e questioni commerciali/operative

Accesso al mercato: proprietà e controllo

Cooperazione normativa

L’accordo contribuisce a rafforzare la cooperazione tra le due parti nei seguenti settori:

L’accordo comprende altresì una chiara tabella di marcia che stabilisce un elenco non esaustivo di punti d’interesse prioritario per la negoziazione di un accordo di seconda fase.

Accordo di seconda fase

Ulteriori negoziazioni tra l’Unione e gli Stati Uniti sono state avviate nel 2008 e hanno portato alla firma di un accordo di seconda fase nel 2010. Questo protocollo si basa sul primo accordo e riguarda opportunità aggiuntive d’investimento e di accesso al mercato. Inoltre, rafforza il quadro per la cooperazione in settori normativi quali la sicurezza, la protezione, gli aspetti sociali e, in particolare, l’ambiente, per il quale entrambe le parti hanno concordato una dichiarazione congiunta.

La Norvegia e l’Islanda hanno aderito all’accordo nel 2011.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

L’accordo è entrato in vigore il . Tuttavia, è stato applicato provvisoriamente dal (articolo 25 dell’accordo sui trasporti aerei). Il protocollo di modifica dell’accordo sui trasporti aerei è entrato in vigore il .

CONTESTO

TERMINI CHIAVE

  1. Diritti di terza libertà. In materia di servizi aerei internazionali di linea, il diritto o privilegio, concesso da un paese all’altro, di sbarcare, nel territorio del primo paese, il traffico proveniente dal paese di origine del vettore.
  2. Diritti di quarta libertà. In materia di servizi aerei internazionali di linea, il diritto o privilegio, concesso da un paese all’altro, di imbarcare nel territorio del primo paese, il traffico destinato al paese di origine del vettore.
  3. Diritti di quinta libertà. In materia di servizi aerei internazionali di linea, il diritto o il privilegio, concesso da un paese all’altro, di sbarcare o imbarcare, nel territorio del primo paese, il traffico proveniente da o diretto in un paese terzo.
  4. Settima libertà. In materia di servizi aerei internazionali di linea, il diritto o privilegio, concesso da un paese all’altro, di trasportare il traffico tra il territorio del paese che concede tale diritto e qualsiasi altro paese terzo. Ciò non richiede che il servizio sia connesso o sia un’estensione di qualsiasi servizio aereo da/per il paese di origine del vettore.
  5. Spazio aereo comune europeo. Comprende gli Stati membri, l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, l’Islanda, il Kosovo*, il Montenegro, la Macedonia del Nord, la Norvegia e la Serbia.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Accordo sui trasporti aerei (GU L 134 del , pag. 4).

Le modifiche successive all’accordo sui trasporti aerei sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Decisione 2007/339/CE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, del , concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d’America, dall’altro (GU L 134 del , pag. 1).

Decisione (UE) 2020/1110 del Consiglio, del , sulla conclusione a nome dell’Unione europea dell’accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d’America, dall’altro (GU L 244 del , pag. 6).