Tariffe di roaming all’interno dell’Unione europea
SINTESI DI:
Regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione
QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?
- L’obiettivo del regolamento è l’eliminazione delle tariffe di roaming all’interno dell’Unione europea. Ciò significa che i cittadini dell’UE che viaggiano all’interno dell’UE possono effettuare chiamate, inviare messaggi testuali e accedere a internet dal loro telefono mobile agli stessi prezzi del loro paese di provenienza.
- Stabilisce inoltre misure di salvaguardia per assicurare che gli operatori telefonici siano protetti contro possibili abusi e possano osservare le nuove regole sul roaming senza dover ricorrere ad un aumento delle tariffe nazionali.
- Il regolamento (UE) 2017/920 modifica il regolamento (UE) n. 531/2012 con decorrenza dal 15 giugno 2017. Introduce regole che limitano il costo che gli operatori di telefonia mobile possono applicare l’uno all’altro per il roaming (ad esempio accesso all’ingrosso al roaming) all’interno dell’UE.
PUNTI CHIAVE
- I costi di chiamate, SMS e dati sostenuti mentre si viaggia all’interno di un altro Stato membro vengono detratti dal volume nazionale disponibile dell’utente.
- Gli operatori non sono tenuti a fornire servizi di roaming; tuttavia, se lo fanno, devono osservare il principio «roaming a tariffa nazionale» e applicare all’utente solo le tariffe nazionali.
- Il regolamento non prevede di autorizzare il «roaming permanente», cioè l’utilizzo continuo di una carta SIM proveniente da un altro Stato membro.
- Gli operatori possono rilevare abusi nell’utilizzo di questo principio analizzando chiamate nazionali e in roaming e l’utilizzo di servizi di telefonia mobile nell’arco di un periodo di quattro mesi.
- Se un cliente passa la maggior parte del tempo all’estero e usa il proprio telefono più all’estero che nel proprio paese, l’operatore ha la facoltà di chiedere al cliente di chiarificare la situazione entro 14 giorni.
- Questo controllo è rivolto a identificare coloro che soggiornano all’estero per un lungo periodo, non chi si ricollega regolarmente alla propria rete nazionale, come ad esempio i lavoratori frontalieri.
- Se l’utente rimane permanentemente al di fuori dello Stato in cui era stata emessa la carta SIM, l’operatore può applicare una tariffa addizionale come segue:
- un massimo di 0,032 euro al minuto per le chiamate vocali;
- un massimo di 0,01 euro per SMS;
- un massimo di 7,70 euro per gigabyte di dati dal 15 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, che verrà ridotto al 1o gennaio di ogni anno come segue: 6 euro nel 2018, 4,50 euro nel 2019, 3,50 euro nel 2020, 3 euro nel 2021 e 2,50 euro nel 2022.
- In caso di «open data bundle» nazionali, cioè soluzioni che prevedono un accesso ai dati o illimitato o ad un prezzo unitario molto basso, l’operatore ha facoltà di applicare un limite al roaming dati senza tariffe aggiuntive. Questo limite deve situarsi al di sopra di una soglia basata sul prezzo del pacchetto nazionale e deve avere capacità sufficiente a soddisfare le esigenze di roaming della maggior parte dei clienti. Oltre questo limite, il cliente può continuare il roaming dati con costi aggiuntivi, come sopra indicato.
- L’autorità nazionale di regolamentazione può autorizzare una eccezione al principio «roaming a tariffa nazionale» nei casi in cui un operatore può dimostrare con certezza che non è in grado di fornire servizi di «roaming a tariffa nazionale» senza aumentare i prezzi domestici.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
È stato applicato dal 1o luglio 2012.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, consultare:
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (rifusione) (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10).
Le successive modifiche al Regolamento (UE) n. 531/2012 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentario.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce norme dettagliate concernenti l’applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e la domanda che i fornitori di roaming devono presentare ai fini di tale valutazione (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 46).
Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 08.02.2018