L’EMSA si adopera inoltre per prevenire l’inquinamento e a intervenire in caso di inquinamento causato dalle navi o dagli impianti per l’estrazione di gas e idrocarburi e fornisce assistenza tecnica alla Commissione europea e agli Stati membri dell’Unione in merito allo sviluppo, l’applicazione e la valutazione delle leggi dell'Unione in materia di sicurezza marittima e inquinamento.
PUNTI CHIAVE
L’EMSA svolge attività principali e supplementari.
Le attività principali sono:
assistenza nei lavori preparatori per aggiornare e sviluppare la legislazione pertinente dell’Unione;
visite e ispezioni negli Stati membri volte a garantire un’attuazione efficace degli atti normativi vincolanti dell’Unione;
attività di formazione e di assistenza tecnica per le amministrazioni nazionali;
supporto delle azioni di intervento in caso di inquinamento causato da navi o impianti per l’estrazione di gas e idrocarburi (l’EMSA offre assistenza operativa solo se richiesta da parte del paese colpito).
L’EMSA avvierà tali attività solo laddove queste forniscano un notevole valore aggiunto, evitando una duplicazione degli sforzi nel rispetto dei diritti e dei doveri degli Stati membri. Tali attività riguardano le questioni ambientali, il programma europeo di monitoraggio della terra (ora Copernicus) e le vie navigabili interne.
Visite e ispezioni dell’EMSA
L’EMSA visita gli Stati membri per assistere la Commissione e le amministrazioni nazionali per:
verificare se le disposizioni dell’Unione vengono attuate in maniera efficace;
garantire un elevato e uniforme livello di sicurezza. L’Agenzia esegue le ispezioni insieme alle società di classificazione e nei paesi terzi per quanto riguarda la formazione e la certificazione dei lavoratori marittimi.
Struttura
L’EMSA è un organismo dell’Unione dotato di personalità giuridica. Il suo personale è composto da funzionari assunti dall’Agenzia, funzionari dell’Unione e agenti statali degli Stati membri temporaneamente distaccati o assegnati all’Agenzia. È guidata da un direttore esecutivo completamente indipendente nello svolgimento delle sue mansioni.
Il suo consiglio di amministrazione comprende i rappresentanti della Commissione europea e degli Stati membri, tutti dotati di diritto di voto. Esso include anche i rappresentanti di Norvegia e Islanda e quattro professionisti di altrettanti settori marittimi; nessuno di essi detiene il diritto di voto. Il mandato dura cinque anni e può essere rinnovato una sola volta.
Relazioni tra l’EMSA e la guardia di frontiera e costiera europea
Il regolamento (UE) 2016/1624, successivamente sostituito e abrogato dal regolamento (UE) 2019/1896 (si veda la sintesi), ha istituito una guardia di frontiera e costiera europea per garantire l’attuazione efficace della gestione integrata delle frontiere esterne dell’Unione, nonché di quelle dei paesi associati Schengen (Islanda, Norvegia e Svizzera).
Il regolamento (UE) 2016/1625 modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 per rafforzare la cooperazione tra l’EMSA, l’Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea, l’Agenzia europea di controllo della pesca [istituita dal regolamento (UE) 2019/473] e le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera, per aumentare la consapevolezza della situazione marittima e per sostenere un’azione coerente ed efficiente in termini di costi. Ciò comporta:
condivisione delle informazioni disponibili nei sistemi di segnalazione delle navi e in altri sistemi informativi;
fornitura di servizi di sorveglianza e comunicazione;
sviluppo di capacità e definizione delle migliori pratiche, formazione e scambio di personale;
condivisione di informazioni e cooperazione sulle funzioni di guardia costiera, anche attraverso l’analisi delle sfide operative e dei rischi emergenti nel settore marittimo;
condivisione della capacità pianificando e implementando operazioni multifunzionali e condividendo risorse e altre capacità.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Il regolamento è in vigore dal .
CONTESTO
Due incidenti, ossia i disastri dell’Erika nel 1999 e della Prestige nel 2002, hanno provocato un grave sversamento di petrolio nelle acque europee. Entrambi hanno causato gravi danni ambientali ed economici alle coste francesi e spagnole. Questi eventi hanno portato alla creazione dell’EMSA nel 2003, volta a fare sì che l’Europa sia preparata ad affrontare perdite di petrolio su vasta scala.
Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del , pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1406/2002 sono state incorporate nel testo originale. Tale versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del , pag. 1).
Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sull’Agenzia europea di controllo della pesca (GU L 83 del , pag. 18).
Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del , pag. 57).
Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni, anche penali, per violazioni (GU L 255 del , pag. 11).
Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE (GU L 208 del , pag. 10).