Sicurezza marittima: Agenzia europea per la sicurezza marittima

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

L’EMSA svolge attività principali e supplementari.

Le attività principali sono:

L’EMSA gestisce inoltre il Centro dell’Unione europea di dati d’identificazione e verifica delle navi a grande distanza e il sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi (SafeSeaNet). L’Agenzia è in grado di fornire un supporto operativo nelle indagini in presenza di lesioni gravi o decessi.

Attività supplementari

L’EMSA avvierà tali attività solo laddove queste forniscano un notevole valore aggiunto, evitando una duplicazione degli sforzi nel rispetto dei diritti e dei doveri degli Stati membri. Tali attività riguardano le questioni ambientali, il programma europeo di monitoraggio della terra (ora Copernicus) e le vie navigabili interne.

Visite e ispezioni dell’EMSA

L’EMSA visita gli Stati membri per assistere la Commissione e le amministrazioni nazionali per:

Struttura

Relazioni tra l’EMSA e la guardia di frontiera e costiera europea

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal .

CONTESTO

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del , pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1406/2002 sono state incorporate nel testo originale. Tale versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

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