Servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità

 

SINTESI DI:

Direttiva 96/67/CE relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

I servizi di assistenza a terra* negli aeroporti dell’Unione europea (UE) in cui è concesso l’accesso comprendono quei servizi che consentono alle compagnie aeree di svolgere attività di trasporto aereo (guida in rullaggio, pulizia, rifornimento di carburante, l’assistenza bagagli, ecc.).

La direttiva si applica a tutti gli aeroporti dell’UE aperti al traffico commerciale aventi un traffico annuale superiore o pari a 2 milioni di movimenti passeggeri o 50 000 tonnellate di merci.

PUNTI CHIAVE

L’ente di gestione dell’aeroporto*, l’utente di un aeroporto* o il prestatore di servizi di assistenza a terra* devono, sotto la supervisione del verificatore designato, operare una netta separazione a livello contabile tra le attività legate alla fornitura di tali servizi e le altre loro attività.

Parallelamente, gli Stati membri:

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore il 14 novembre 1996 e doveva essere recepita dalle legislazioni nazionali dei paesi dell’UE entro il 25 ottobre 1997.

CONTESTO

Questa direttiva prevedeva un programma di attuazione graduale a seconda che fossero coinvolti servizi di autoassistenza o di servizi di gestione forniti da terzi. Dal 1o gennaio 2001, la direttiva si applica a tutti gli aeroporti situati nel territorio di uno Stato membro in cui il traffico annuale non è inferiore a 2 milioni di movimenti passeggeri o 50 000 tonnellate di merci.

Per maggiori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

I servizi di assistenza a terra: comprendono un’ampia varietà di servizi necessari alle compagnie aeree per effettuare i voli. Tra questi vi sono l’assistenza per la manutenzione le merci e il carburante. L’assistenza a terra riguarda anche servizi quali il check-in dei passeggeri, l’assistenza per la ristorazione, l’assistenza bagagli e il trasporto all’interno dello stesso aeroporto.
Ente di gestione dell’aeroporto: l’ente che ha il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori.
Utente di un aeroporto: qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta e/o merci.
prestatore di servizi di assistenza a terra: qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca a terzi una o più categorie di servizi di assistenza a terra.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36).

Le successive modifiche alla direttiva 96/67/CE del Consiglio sono state integrate al testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 28.02.2020