Sicurezza stradale: le patenti di guida
SINTESI DI
Direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida
QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?
- Introduce una nuova patente di guida europea;
- rifonde e abroga la direttiva 91/439/CEE.
PUNTI CHIAVE
La direttiva prevede quanto segue:
- contribuisce ad aumentare la sicurezza stradale: introduce una nuova categoria di patenti per i ciclomotori, una prova teorica obbligatoria preventiva e un accesso graduale ai motocicli più pesanti. Precisa inoltre i requisiti relativi all’esame. I conducenti professionisti devono sottoporsi a controlli medici ogni cinque anni. La direttiva indica i requisiti relativi alle qualifiche e alla formazione degli esaminatori di guida;
- agevola la libera circolazione delle persone: introduce un modello di patente di guida europea e istituisce una rete per lo scambio di informazioni sulle patenti di guida tra gli Stati membri dell’Unione europea (Unione), rendendo più semplice le attività amministrative necessarie per il riconoscimento reciproco delle patenti di guida;
- riduce le possibilità di frode: la nuova patente dispone di un microchip che contiene le informazioni stampate sulla scheda. Introduce un periodo di validità per le patenti per auto e motocicli pari a 10-15 anni al fine di consentire l’esecuzione di aggiornamenti regolari sulle funzionalità di protezione e sui titolari. Istituisce una nuova rete elettronica volta ad agevolare la comunicazione tra le autorità nazionali per i controlli sulle patenti di guida.
Riconoscimento reciproco delle patenti
Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri devono essere riconosciute reciprocamente. Tra le categorie di patenti di guida figurano le seguenti:
- categoria AM: veicoli a due o tre ruote con una velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h e veicoli leggeri a quattro ruote;
- categoria A1: motocicli leggeri con una cilindrata massima pari a 125 centimetri cubici e una potenza massima di 11 kW;
- categoria A2: motocicli con una potenza massima pari a 35 kW;
- categoria A: motocicli pesanti senza restrizioni di potenza;
- categoria B: veicoli per il trasporto di un massimo di otto passeggeri per un peso complessivo fino a 3 500 kg;
- categoria BE: veicoli della categoria B con rimorchio pesante avente una massa inferiore a 3 500 kg;
- categoria B1 (opzionale): veicoli a quattro ruote;
- categoria C1: autoveicoli adibiti al trasporto di merci e fino a otto passeggeri dal peso compreso tra 3 500 e 7 500 kg;
- categoria C1E: autoveicoli delle categorie C1 e B con rimorchio pesante e una massa complessiva fino a 12 000 kg;
- categoria C: veicoli adibiti al trasporto di merci e un massimo di otto passeggeri per un peso complessivo fino a 3 500 kg;
- categoria CE: autoveicoli della categoria C con rimorchio pesante;
- categoria D1: autoveicoli non più lunghi di 8 m per il trasporto di un massimo di 16 passeggeri;
- categoria D1E: autoveicoli della categoria D1 con rimorchio pesante;
- categoria D: autoveicoli per il trasporto di più di otto passeggeri;
- categoria DE: autoveicoli della categoria D con rimorchio pesante;
- i rimorchi leggeri fino a 750 kg possono essere trainati dai veicoli delle categorie B, C1, C, D1 e D.
La decisione (UE) 2016/1945 contiene una tabella di equivalenza tra queste categorie e quelle valide per le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri prima di questa direttiva.
Condizioni per il rilascio delle patenti
- Le patenti di guida devono indicare le condizioni in base alle quali il/la conducente è autorizzato/a a guidare. Se viene autorizzata la guida soltanto per taluni tipi di veicoli o per veicoli adattati, questa condizione deve essere indicata sulla patente di guida attraverso un codice.
- Il rilascio delle patenti di guida è inoltre soggetto ad alcune condizioni:
- le patenti di categoria C1, C, D1 e D sono rilasciate solo ai conducenti già autorizzati alla guida dei veicoli della categoria B;
- le patenti di categoria BE, C1E, CE, D1E e DE sono rilasciate solo ai conducenti già autorizzati alla guida dei veicoli rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 e D.
- L’età minima per il rilascio della patente di guida è:
- 16 anni per le categorie AM, A1 (motocicli leggeri) e B1 (veicoli a motore a tre e quattro ruote);
- 18 anni per le categorie A2, B, BE e C1;
- 21 anni per le categorie C, CE, D1 e D1E;
- 24 anni per le categorie D e DE.
- Gli Stati membri possono alzare o abbassare l’età minima, entro determinati limiti, per alcune categorie.
- Gli Stati membri devono accertarsi che i candidati al conseguimento della patente possiedano le conoscenze e le capacità necessarie ed esibiscano il comportamento appropriato per guidare un veicolo a motore. In generale, gli esami in tal senso devono comprendere:
- una prova teorica;
- una prova pratica e di comportamento.
Esaminatori di guida
- Devono avere competenze minime per condurre la valutazione delle abilità e del comportamento.
- Sono sottoposti a un regime di controllo qualità e devono seguire corsi di formazione periodici.
Modifiche in seguito al diffondersi della pandemia da COVID-19
- A causa delle difficoltà nel rinnovo della patente di guida in conseguenza delle circostanze straordinarie causate dall’epidemia di COVID-19, iniziata il 1o febbraio 2020 in alcuni Stati membri, il Regolamento (UE) 2020/698 estende la validità di alcune patenti di guida per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza, al fine di garantire la continuità della mobilità su strada;
- se uno Stato membro ritiene che il rinnovo delle patenti di guida possa rimanere impraticabile oltre il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate in relazione alla COVID-19, deve presentare entro il 1o agosto 2020 una richiesta motivata per l’autorizzazione da parte della Commissione europea volta a prorogare i periodi in questione;
- alla luce della persistenza della crisi COVID-19, il regolamento (UE) 2021/267 stabilisce misure specifiche e temporanee riguardanti il rinnovo o la proroga di patenti e autorizzazioni, nonché la proroga di determinati periodi di cui al regolamento (UE) 2020/698. Le misure sono descritte di seguito:
- la validità delle patenti di guida, la cui scadenza è prevista tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 è ritenuta prorogabile per un periodo di dieci mesi dalla data di scadenza;
- la validità delle patenti di guida che, in virtù dell’applicazione del regolamento (UE) 2020/698 scadrebbero tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 è ritenuta prorogabile o prorogata per sei mesi o fino il 1o luglio 2021, secondo i casi;
- qualora uno Stato membro ritenga che il rinnovo delle patenti di guida rischi di rimanere impraticabile oltre il 30 giugno 2021, a causa delle misure adottate per la prevenzione o il contenimento della diffusione della COVID-19, può presentare una richiesta motivata per ricevere autorizzazione alla proroga dei periodi. Tale richiesta deve riguardare il periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 o il periodo di dieci mesi o entrambi i periodi, e deve essere presentata alla Commissione entro il 31 maggio 2021;
- in caso i requisiti siano soddisfatti e la proroga richiesta non comporti rischi eccessivi in termini di sicurezza e affidabilità dei trasporti, la Commissione può autorizzarne l’applicazione allo Stato membro. La proroga deve limitarsi al periodo durante il quale il rinnovo delle patenti di guida rischia di rimanere impraticabile e, in ogni caso, non può superare i sei mesi. La decisione della Commissione a tale riguardo verrà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
- qualora uno Stato membro non abbia bisogno di applicare le misure stabilite nel regolamento (UE) 2021/267, è tenuto a informare la Commissione in merito entro il 3 marzo 2021. La Commissione, a sua volta, deve fornirne comunicazione agli altri Stati membri e pubblicare un avviso sulla Gazzetta ufficiale. Uno Stato membro in tale situazione non deve ostacolare le attività transfrontaliere di qualsiasi operatore economico o persona che abbia fatto affidamento su queste misure eccezionali in un altro Stato membro.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
- La direttiva è in vigore dal 19 gennaio 2007 e doveva diventare legge negli Stati membri entro il 19 gennaio 2011.
- Gli Stati membri sono tenuti ad applicare le norme della direttiva a partire dal 19 gennaio 2013.
CONTESTO
Per maggiori informazioni, si veda:
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (rifusione) (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).
Le modifiche successive alla direttiva 2006/126/CE sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, recante misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi della crisi da COVID-19 riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti e alla proroga di determinati periodi di cui al regolamento (UE) 2020/698 (GU L 60 del 22.2.2021, pag. 1).
Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid‐19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10).
Decisione (UE) 2016/1945 della Commissione, del 14 ottobre 2016, relativa alle equivalenze fra le categorie di patenti di guida (GU L 302, del 9.11.2016, pag. 62).
Regolamento (UE) n. 575/2014 della Commissione, del 27 maggio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 383/2012 recante i requisiti tecnici per le patenti di guida dotate di un supporto di memorizzazione (microchip) (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 47).
Regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione, del 4 maggio 2012, recante i requisiti tecnici per le patenti di guida dotate di un supporto di memorizzazione (microchip) (GU L 120 del 5.5.2012, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 07.07.2021