Introduce norme uniformi in tutta l’Unione europea (Unione) che specificano la sicurezza minima e le relative procedure per l’aviazione commerciale passeggeri e merci ad ala fissa.
PUNTI CHIAVE
Applicazione
Il regolamento stabilisce requisiti tecnici e procedure amministrative comuni nel campo della sicurezza dell’aviazione civile, che riguardano l’esercizio e la manutenzione degli aeromobili, nonché le persone e le organizzazioni che partecipano a tali compiti; tali requisiti e procedure si applicano a tutti gli aeromobili utilizzati dagli operatori dell’Unione.
I paesi dell’Unione dovevano garantire che le proprie autorità competenti nel settore dell’aviazione civile rispettassero le condizioni di adesione alle Joint Aviation Authorities, come specificato negli accordi (JAR prima del ).
Attualmente, questo regolamento rimane in vigore perché le norme nazionali sui limiti dei tempi di volo e di servizio e sui requisiti di riposo per quanto riguarda l’aerotaxi, il servizio medico d’emergenza e le operazioni di trasporto aereo commerciale a pilotaggio singolo sono in vigore in virtù dell’articolo 8.
Problemi di sicurezza
I paesi dell’Unione possono adottare misure immediate per i problemi di sicurezza relativi ad un prodotto, una persona o un organismo disciplinato dal presente regolamento, a prescindere dalle norme di cui sopra.
Qualora i livelli di sicurezza risultino inadeguati o carenti in base ai requisiti e alle procedure comuni, la Commissione europea deve presentare proposte adeguate per porre rimedio alla situazione.
In circostanze eccezionali, i paesi dell’Unione possono anche accettare eccezioni ai requisiti tecnici e alle procedure amministrative previste dal presente regolamento, purché siano in linea con i suoi obiettivi di sicurezza.
Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (AESA)
La Commissione sarà assistita dall’AESA al momento della redazione di eventuali modifiche alle regole relative al personale di bordo e ai limiti dei tempi di volo e di servizio.
Abrogazione
Il regolamento (CEE) n. 3922/91 sarà abrogato dal regolamento (UE) 2018/1139 recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce l’AESA (si veda la sintesi).
L’abrogazione decorrerà a partire dalla data di applicazione delle norme dettagliate sui limiti dei tempi di volo e di servizio e sui requisiti di riposo per quanto riguarda l’aerotaxi, il servizio medico di emergenza e le operazioni di trasporto aereo commerciale a pilotaggio singolo che devono ancora essere adottate [si veda l’articolo 32, paragrafo 1, lettera a del regolamento (UE) 2018/1139].
Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del , concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile (GU L 373 del , pag. 4).
Le successive modifiche al regolamento (CEE) n. 3922/91 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del , pag. 1).