Trasporto marittimo — Fornitura di servizi, concorrenza, pratiche tariffarie sleali e accesso al traffico transoceanico

SINTESI DI:

Regolamento (CEE) n. 4055/86 che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi

Regolamento (CEE) n. 4057/86 relativo alle pratiche tariffarie sleali nei trasporti marittimi

Regolamento (CEE) n. 4058/86 concernente un’azione coordinata intesa a salvaguardare il libero accesso ai trasporti marittimi nei traffici transoceanici

Regolamento (CE) n. 1/2003 concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato

Regolamento (CE) n. 246/2009 relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi)

QUAL È L’OBIETTIVO DEI REGOLAMENTI?

L’obiettivo dei regolamenti consiste nell’organizzare il trasporto marittimo in conformità con i principi di base del diritto dell’Unione europea (Unione) in materia di fornitura di servizi, concorrenza e libero accesso al mercato nel settore del trasporto marittimo.

PUNTI CHIAVE

Libera prestazione di servizi

Regolamento (CEE) n. 4055/86.

Il regolamento n. 3577/92/CEE si occupa specificatamente della libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo all’interno degli Stati membri («cabotaggio marittimo»1) (si veda la sintesi).

Pratiche tariffarie sleali nei trasporti marittimi

Regolamento (CEE) n. 4057/86:

Libero accesso ai traffici transoceanici

Regolamento (CEE) n. 4058/86:

Norme sulla concorrenza

Le norme generali sulla concorrenza nell’Unione di cui al regolamento (CE) n. 1/2003 si applicano anche al settore del trasporto marittimo. Tuttavia, conformemente al regolamento (CE) n. 246/2009 del Consiglio, la Commissione può fare delle eccezioni per taluni tipi di cooperazione fra le compagnie di trasporto marittimo di linea2 (consorzi3).

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO I REGOLAMENTI?

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Cabotaggio: quando una compagnia di trasporto merci registrata in uno Stato membro effettua un trasporto nazionale in un altro Stato membro.
  2. Trasporto marittimo di linea: trasporto regolare di merci su una o più rotte tra i porti, in date e orari precedentemente pubblicizzati, e disponibili a qualsiasi utente pagante, anche se su base occasionale.
  3. Consorzi: accordi (o insiemi di accordi) tra due o più vettori di navigazione che forniscono servizi di trasporto marittimo di linea internazionali esclusivamente per il trasporto marittimo relativo a uno o più traffici. Il loro scopo è quello di fornire un servizio di trasporto marittimo congiunto, migliore del servizio che ciascuno dei suoi membri avrebbe potuto offrire individualmente (cioè senza il consorzio).

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del , che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU L 378 del , pag. 1).

I successivi emendamenti al regolamento (CEE) n. 4055/86 sono stati incorporati nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (CEE) n. 4057/86 del Consiglio,del , relativo alle pratiche tariffarie sleali nei trasporti marittimi (GU L 378 del , pag. 14).

Regolamento (CEE) n. 4058/86 del Consiglio, del , concernente un’azione coordinata intesa a salvaguardare il libero accesso ai trasporti marittimi nei traffici transoceanici (GU L 378 del , pag. 21).

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del , sull’attuazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del , pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 246/2009 del Consiglio, del , relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (Versione codificata) (GU L 79 del , pag. 1).

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